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Per Aspera ad Veritatem N.17 maggio-agosto 2000
Numero speciale
dedicato all'Unità d'Italia
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Relazione del Comitato Parlamentare per i Servizi di Informazione e Sicurezza e per il segreto di Stato sull’attività svolta dai Servizi di Informazione e Sicurezza in ordine alla cosiddetta "documentazione Mitrokhin", approvata nella seduta del 9 febbraio 2000


Nella prima metà del mese di settembre 1999 gli organi di informazione hanno riportato con grande risalto la notizia della pubblicazione di un libro intitolato The Mitrokhin archive. The KGB in Europe and the West. Il clamore suscitato dal volume in questione, scritto dallo storico inglese Christopher Andrew in collaborazione con l'ex archivista del KGB Vasili Mitrokhin, è stato principalmente determinato dal fatto che il volume medesimo dà conto - tra l'altro - dell'esistenza, in seno ai principali paesi dell'Alleanza atlantica, di una rete di presunti collaboratori del servizio informativo dell'ex Unione Sovietica e delle attività da questi ultimi svolte lungo un arco di tempo di circa quaranta anni (1) .
In particolare, uno dei capitoli del volume in argomento, intitolato "La Francia e l'Italia durante la Guerra Fredda", riferisce specificamente di taluni presunti collaboratori del KGB attivi nel nostro paese a partire dal secondo dopoguerra sino ai primi anni Ottanta, e più in generale di soggetti ai quali andava l'attenzione del servizio sovietico; ricorrendo a denominazioni di copertura, il capitolo in questione riporta la presenza di presunti o sperati informatori nell'ambito delle amministrazioni dello Stato (con specifico riguardo al ministero dell'interno, al ministero degli affari esteri e, in seno a quest'ultimo, alla rete diplomatica), degli ambienti dell'università e della ricerca nonché dell'informazione e dell'editoria.
Tuttavia, prima ancora che dall'analisi del contenuto del libro, l'interesse istituzionale del Comitato in merito alla vicenda della documentazione Mitrokhin è stato suscitato dalla pubblicazione sul quotidiano londinese The Times, in data 14 settembre 1999, di una dichiarazione ufficiale del Ministro dell'interno del Regno Unito Jack Straw, che ha costituito di fatto il primo riscontro in ordine al caso in esame proveniente da una pubblica autorità, specificamente competente in materia e provvista di indubbia autorevolezza. Dopo aver precisato di avere acquisito sulle dichiarazioni da lui rilasciate la previa intesa del Primo Ministro, il responsabile dell'Home Office ha infatti affermato tra l'altro che "il materiale fornito da Mitrokhin fu esaminato con molta cura sia dai servizi di informazione inglesi che da quelli dei nostri alleati fin dal 1992".
Il Comitato ha rilevato che tale affermazione - oggettivamente considerata, assumendo ovviamente il termine "alleati" dal punto di vista britannico e dunque, verosimilmente, alla luce dei vincoli del Patto Atlantico - fosse tale da legittimare l'ipotesi per cui i documenti consegnati da Vasili Mitrokhin agli organismi informativi del Regno Unito avrebbero potuto essere a conoscenza anche dei servizi di informazione e sicurezza italiani da sette anni.
Sulla base di tali premesse, il Comitato ha ritenuto senz'altro sussistenti le condizioni per avviare gli opportuni approfondimenti in materia, al fine di verificare se gli organismi informativi italiani fossero a conoscenza di tale complesso documentale e di accertare, in caso positivo, quale trattamento fosse stato al medesimo riservato nel quadro delle attività istituzionali loro proprie.
Il Comitato ha in particolare ritenuto doveroso intervenire, al fine di adempiere alla funzione di controllo sull'applicazione dei principi della legge n. 801 del 1977 che quest'ultima attribuisce alla sua competenza, per riscontrare i seguenti, distinti profili:
a) le modalità di trattamento delle informazioni ricevute, alla luce degli obblighi di informazione delle competenti autorità politiche e di reciproca assistenza tra organismi informativi previsti dalla legge (articoli 4, quarto comma, 6, quarto comma, e 7, quarto comma, della legge n. 801 del 1977);
b) le eventuali iniziative di controspionaggio poste in essere direttamente o a seguito di specifici indirizzi delle competenti autorità politiche, la loro conduzione da parte del SISMi (organismo cui l'articolo 4, primo comma, terzo periodo, della legge n. 801 del 1977 attribuisce tale funzione), i risultati cui esse avessero condotto e le eventuali, conseguenti misure assunte in esito a tali attività.


Sulla base delle premesse indicate al paragrafo precedente, con nota del 23 settembre 1999 il Comitato ha chiesto al Vicepresidente del Consiglio dei ministri pro tempore, onorevole Mattarella, delegato per la materia delle informazioni per la sicurezza nazionale, di assumere le iniziative necessarie al fine di rendere noto al Comitato se la documentazione cui il Ministro Straw aveva fatto riferimento nella dichiarazione ufficiale dianzi menzionata fosse stata a suo tempo trasmessa agli organismi informativi italiani e, in caso positivo, quale trattamento essa avesse ricevuto nel quadro della attività istituzionale di questi ultimi.
Il successivo 30 settembre il Vicepresidente del Consiglio ha quindi manifestato la propria disponibilità ad intervenire personalmente presso il Comitato per fornire direttamente elementi di informazione in merito alla questione. Preso atto di tale disponibilità, il Comitato ha deliberato di procedere ad un'audizione di quest'ultimo, che ha avuto quindi luogo il 12 ottobre 1999. Nel corso di tale audizione, il Vicepresidente del Consiglio ha informato il Comitato del fatto che effettivamente, a partire dal marzo 1995 - e non già dal 1992, come a tutta prima si sarebbe potuto desumere dalla dichiarazione rilasciata dal Ministro Straw - è stato trasmesso al SISMi un cospicuo numero di schede da parte di uno dei servizi del Regno Unito, recanti informazioni tratte dalla documentazione predisposta a suo tempo da Vasili Mitrokhin e corredate da annotazioni, apposte dal servizio medesimo, concernenti sia le modalità di trattazione delle informazioni trasmesse, sia il contenuto specifico di queste ultime (prospettando ad esempio ipotesi di identificazione per taluni nominativi di copertura).
In esito all'audizione in parola, i cui rilevanti contributi informativi si avrà modo di passare in rassegna nei paragrafi successivi, il Comitato ha ritenuto necessario integrare il complesso di notizie e di valutazioni acquisite direttamente dalla persona del Vicepresidente del Consiglio. Si è infatti palesata la necessità di:
a) accertare in concreto le modalità mediante le quali i servizi di informazione e sicurezza avessero informato, secondo quanto riferito dall'onorevole Mattarella, le autorità politiche competenti in merito alla documentazione ricevuta, rassegnando a queste ultime le proprie valutazioni in proposito;
b) approfondire attraverso gli opportuni supporti documentali in quali termini fosse avvenuta, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la trasmissione o la richiesta di elementi e contributi tra organismi di informazione, con particolare riguardo al ruolo del SISDe ed alla sua competenza per la sicurezza interna e del CESIS per le funzioni di coordinamento;
c) approfondire ancora le questioni connesse alla riscontrata presenza, nella documentazione in argomento, di nominativi di pubblici funzionari ovvero di nomi di copertura a tale categoria in ipotesi riconducibili, circostanza che è sembrato al Comitato rivestisse particolare rilevanza e delicatezza sul piano istituzionale. Al riguardo, il Comitato ha ritenuto indispensabile conoscere, per ciascuno dei funzionari pubblici identificati o per i quali fossero state formulate ipotesi di identificazione, gli accertamenti disposti sul piano dell'attività di intelligence, le informazioni trasmesse ai competenti organi politici in esito a tali attività e le conseguenti misure eventualmente disposte a carico di ciascuno dei funzionari in questione. Particolare rilievo il Comitato ha inteso riconnettere al profilo dei rispettivi percorsi di carriera, anche con riguardo all'eventualità che alcuno dei funzionari citati ovvero familiari di costoro avessero prestato o prestassero tuttora servizio presso uno degli organismi informativi.
A tal fine, il Comitato, con successive note in data - rispettivamente - 13, 21 e 22 ottobre 1999, ha chiesto al Vicepresidente del Consiglio di trasmettere ogni utile elemento che consentisse di riscontrare le esigenze conoscitive testé rappresentate. A tali note il Vicepresidente del Consiglio ha tempestivamente dato seguito, trasmettendo con note in data - rispettivamente - 19 ottobre, 16 novembre e 1° dicembre 1999, quattro appunti predisposti dal SISMi nonché ulteriore documentazione appositamente originata dal SISDe, dal CESIS e dalle Amministrazioni dello Stato presso le quali, stando alla produzione informativa acquisita per il tramite delle autorità del Regno Unito, avrebbero prestato servizio talune delle persone ivi menzionate (ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, del commercio con l'estero e delle politiche agricole e forestali).
In esito alla valutazione del materiale documentale acquisito, il Comitato ha altresì deliberato di procedere alle audizioni dei direttori del SISMi in carica nel periodo di tempo nel quale si è sviluppata la produzione informativa in argomento. In tale contesto, il Comitato ha proceduto in data 2 dicembre 1999 all'audizione del generale Sergio Siracusa (in carica dal 12 luglio 1994 al 17 ottobre 1996) e il successivo giorno 9 all'audizione dell'ammiraglio Gianfranco Battelli (nominato il 18 ottobre 1996 e tuttora in carica).
Per concludere sulle attività istruttorie svolte dal Comitato, è solo il caso di accennare che, nel periodo di tempo intercorrente tra la richiesta rivolta dal Comitato al Vicepresidente del Consiglio in data 23 settembre 1999 e l'effettuazione dell'audizione di quest'ultimo (svoltasi, come detto, il 12 ottobre 1999), la cosiddetta "documentazione Mitrokhin" è stata resa di pubblico dominio in data 11 ottobre 1999, in esito ad una vicenda che ha trovato ampio risalto sui mezzi di informazione. In ordine a tale vicenda il Comitato ritiene di non dovere esprimere valutazioni, non essendo essa riconducibile alla sfera delle competenze istituzionali dell'organo parlamentare di controllo, siccome delimitata dalla legge. Il Comitato è anzi dell'avviso che, in linea generale, i nominativi contenuti nelle schede predisposte sulla base delle indicazioni fornite da Mitrokhin non costituiscono in quanto tali per il Comitato medesimo motivo di interesse, se non perché essi contribuiscono a fornire indici utili a valutare la conformità dell'operato degli organismi informativi ai rispettivi fini istituzionali, secondo le linee sopra evidenziate. Non rientra infatti nelle attribuzioni istituzionali dell'organo parlamentare di controllo l'accertamento di responsabilità di natura penale o amministrativa da cui scaturiscono misure sanzionatorie giacché quello è il compito rimesso - nei rispettivi ambiti - all'autorità giudiziaria ed ai competenti organi dell'Esecutivo. Dell'avvenuta divulgazione della documentazione Mitrokhin è comunque necessario riferire preliminarmente in questo contesto al fine di evidenziare che i riferimenti che di seguito si avrà modo di effettuare al contenuto della documentazione medesima si riferiscono a fatti, circostanze e nominativi oramai di pubblico dominio e non più assoggettati ad alcun vincolo sul piano del segreto o della limitata divulgazione.

Alla luce delle premesse indicate, dopo la disamina sintetica di taluni profili di ordine generale, si approfondiranno pertanto di seguito, in primo luogo, le questioni connesse alla trattazione delle informazioni provenienti dall'archivio Mitrokhin da parte dei servizi di informazione e sicurezza (nelle varie forme in cui tale trattazione si articola), e, in secondo luogo, le attività di intelligence poste in essere a seguito delle segnalazioni pervenute per il tramite dei servizi inglesi.




La migliore comprensione della vicenda oggetto della presente relazione presuppone un sintetico chiarimento preliminare circa i tempi e le modalità che hanno connotato la trasmissione al SISMi delle informative provenienti dall'archivio Mitrokhin da parte del servizio britannico.
Si è detto in premessa come l'interesse istituzionale del Comitato per la vicenda medesima sia sorto a seguito di una dichiarazione del Ministro dell'interno del Regno Unito che avrebbe lasciato supporre una possibile conoscenza del materiale proveniente dall'archivio Mitrokhin da parte dei nostri organismi informativi sin dal 1992.
Al riguardo, il Comitato ha accertato, sulla base dei contributi conoscitivi acquisiti nel corso dell'istruttoria (che si sono rivelati sul punto univoci e concordanti), che le prime schede predisposte dal servizio inglese sulla base delle informazioni prodotte dal Mitrokhin sono pervenute al SISMi in data 3 aprile 1995 e che le ultime sono state ricevute il 18 maggio 1999.
Si è pertanto trattato di una produzione informativa che si è protratta nel tempo e che si è tradotta nel ripetuto invio di distinti complessi documentali. Il SISMi ha acquisito sin dal primo invio la consapevolezza che le informazioni sarebbero state trasmesse secondo le modalità testé evidenziate. È stato infatti accertato che il servizio inglese ha costantemente accompagnato i documenti trasmessi con l'avvertenza che altro materiale sarebbe stato inviato con le medesime modalità . In occasione dell'invio del "blocco" conclusivo, il medesimo servizio ha quindi formalmente attestato che - con l'invio delle schede trasmesse - la produzione della fonte si era definitivamente conclusa.
L'arco temporale lungo il quale tale produzione si è svolta corrisponde pertanto al periodo di durata in carica dei governi Dini (17 gennaio 1995-17 maggio 1996), Prodi (17 maggio 1996-9 ottobre 1998) e D'Alema I (21 ottobre 1998-18 dicembre 1999) nonché, come detto, alla responsabilità nella direzione del SISMi del generale Siracusa, prima, e dell'ammiraglio Battelli, poi.
Può quindi affermarsi che gli organismi informativi italiani (e, nella specie, il SISMi) sono stati senz'altro considerati dalle autorità inglesi nel novero dei "servizi alleati" cui le informazioni fornite da Vasili Mitrokhin sono state sottoposte, ovviamente per la parte di specifico interesse, ciò che è per altro accaduto a partire dal 1995. Sempre a mente della più volte citata dichiarazione ufficiale del Ministro Straw, è dunque possibile ritenere che, nel periodo tra il 1992 ed il 1995, delle informazioni provenienti dalla fonte citata siano stati messi a parte gli organismi informativi di paesi alleati diversi dall'Italia. Tale circostanza appare senza dubbio verosimile in considerazione del fatto che - come confermato dalle specifiche risultanze cui è giunto il professor Andrew nel suo volume, ma come del resto è coerente con lo stesso contesto storico e geopolitico che ha caratterizzato gli anni della Guerra fredda - numerosi altri paesi dell'area atlantica sono stati oggetto delle attività informative del KGB nel periodo della contrapposizione tra l'area atlantica e l'area del patto di Varsavia.

Un breve cenno preliminare merita altresì la questione, solo in apparenza secondaria, della denominazione utilizzata per individuare la fonte i cui apporti costituivano la base delle schede trasmesse al SISMi nel corso del tempo dal servizio britannico.
Occorre in proposito sottolineare che, per tutta la durata della sua produzione informativa, tale fonte è stata identificata dalle autorità del Regno Unito esclusivamente attraverso il nome di copertura Impedian.
Pertanto nel nostro paese, sino alla pubblicazione del libro del professor Andrew (intervenuta, come detto, solamente nel settembre 1999), il nome "Mitrokhin" non era noto né agli organismi informativi né alle autorità politiche che, con le diverse modalità che saranno di seguito meglio precisate, avevano preso conoscenza degli apporti informativi della fonte medesima.


Rilievo decisivo riveste il profilo dei vincoli alla divulgabilità delle informazioni contenute nelle informative tratte dalla fonte Impedian che il servizio inglese ha inteso espressamente apporre all'atto della loro partecipazione alle autorità del nostro paese.
Occorre al riguardo sottolineare che tutti i documenti trasmessi recavano la classifica di segretezza "UK top secret", corrispondente alla classifica di "Segretissimo". Inoltre, secondo le specifiche indicazioni del servizio inglese, espressamente riportate nel corpo di ciascuno dei rapporti inviati, il materiale:
a) avrebbe dovuto "essere conservato e visionato soltanto da personale indottrinato";
b) al fine di proteggere la vita della fonte e le informazioni da questa prodotte, non avrebbero dovuto essere intraprese azioni sulla base di ciascun rapporto ovvero discusso o diffuso "materiale Impedian" al di fuori del SISMi "senza previo consenso dell'originatore" (e dunque dello stesso organismo informativo del Regno Unito).
Come si avrà modo di verificare nel prosieguo della relazione, tali indicazioni - senza dubbio assai stringenti e restrittive - sono state addotte a fondamento delle particolari modalità con le quali, da un lato, l'esistenza e la produzione della fonte Impedian sono state portate a conoscenza delle autorità di governo (si veda il paragrafo 4.1), e, dall'altro lato, sono state impostate e condotte le misure di controspionaggio conseguenti alle segnalazioni contenute nei rapporti in questione (si veda il paragrafo 5).
È necessario per altro rammentare che, a seguito delle notizie riportate dalla stampa con riferimento alla pubblicazione ed al contenuto del volume del professor Andrew, nel mese di settembre 1999 la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma ha richiesto al SISMi l'esibizione di tutto il materiale disponibile che avesse riguardo ai fatti ed alle circostanze indicate nel volume medesimo. Come è noto, a fronte di tale istanza l'Esecutivo non ha ritenuto di dover attivare gli strumenti in suo possesso per la difesa del segreto di Stato, ma ha assunto la decisione di trasmettere l'intero complesso dei rapporti inviati dal servizio britannico (per un totale, come si vedrà, di 261), per altro previa acquisizione di nulla osta da parte delle autorità britanniche e mantenendo ai documenti la classifica "riservato". Infatti, secondo quanto riferito dall'ammiraglio Battelli nel corso della sua audizione, prima della trasmissione del materiale in questione all'autorità giudiziaria il Governo ha ritenuto doveroso richiedere alle autorità britanniche l'autorizzazione a disporre delle schede trasmesse in senso difforme rispetto alle rigorose direttive sopra menzionate, autorità che si sono per altro espresse al riguardo in senso positivo. Acquisito tale nulla osta, sempre prima dell'invio alla magistratura, in data 5 ottobre 1999 le schede sono state declassificate a "riservato" e sono entrate nella disponibilità dell'autorità giudiziaria assistite da tale classifica. In conclusione, pur a fronte della necessità, ritenuta prioritaria, di corrispondere alle esigenze di giustizia, l'Esecutivo ha ritenuto dover continuare a limitare comunque la diffusione delle informazioni recate dai rapporti Impedian, ricorrendo a tal fine sempre allo strumento della loro classificazione, sia pure al livello di minore intensità.
In parte collegata ai profili testé evidenziati è la questione della gestione dei documenti trasmessi dai servizi di informazione e sicurezza del Regno Unito secondo le procedure specificamente previste dalla normativa vigente nel nostro paese per la trattazione delle informazioni classificate "segretissimo", a tutela dei danni gravissimi alla sicurezza dello Stato che dalla loro eventuale divulgazione potrebbero conseguire.
Il Comitato ha ravvisato la necessità di porre al riguardo apposito quesito all'Esecutivo (ciò che è avvenuto con lettera del Presidente del Comitato in data 22 ottobre 1999), alla luce del fatto che le schede acquisite agli atti del Comitato medesimo sono quelle che il SISMi ha trasmesso all'autorità giudiziaria dopo la relativa declassificazione a "riservato", intervenuta - come detto - il 5 ottobre 1999. Conseguentemente, esse non recano i contrassegni formali che danno ragione della trattazione dei documenti secondo le disposizioni previste per i documenti classificati "segretissimo".
Ad esso è stata data risposta mediante apposito appunto del direttore del SISMi, allegato alla nota del Vicepresidente del Consiglio del 16 novembre 1999, nel quale si dà conto dell'adempimento delle formalità previste dalle norme vigenti in merito alla documentazione ricevuta sia in allegato a lettere di trasmissione sia senza formalità di accompagnamento, singolarmente o a blocchi. Sino al 5 ottobre 1999, data della declassificazione, la segretezza della documentazione era stata garantita dal SISMi.


Esaurita la disamina delle questioni generali sopra riportate, occorre ricostruire in sintesi le modalità mediante le quali le informazioni pervenute dagli organismi informativi del Regno Unito sono state trattate dai nostri servizi di informazione e sicurezza.
È al riguardo necessario esaminare separatamente la pluralità di aspetti in cui tale questione si articola. Vengono infatti in considerazione in tale contesto:
a) le valutazioni degli apparati informativi circa il contenuto dell'archivio Mitrokhin, come venutosi ad evidenziare nel corso della produzione della fonte Impedian (protrattasi per quanto riguarda il nostro paese, come detto, lungo un quadriennio), costituendo tali valutazioni il delicatissimo "filtro" per l'attivazione sia del livello politico - per gli aspetti di competenza di quest'ultimo - sia degli organi della polizia giudiziaria, nei casi in cui l'attività di intelligence abbia a condurre all'individuazione di fatti riconducibili a fattispecie di reato (secondo il preciso obbligo che l'articolo 9, terzo comma, della legge n. 801 del 1977 pone in capo ai direttori del SISMI e del SISDE);
b) le modalità con cui gli organismi informativi, adempiendo alla loro precipua ed ineliminabile missione, hanno messo a parte le autorità di governo, in generale, dell'esistenza della fonte Impedian e, in particolare, degli specifici contributi informativi da quest'ultima prodotti;
c) le modalità attraverso cui le informazioni in questione sono state trattate all'interno del circuito degli organismi informativi (CESIS, SISMI e SISDE), alla luce del loro particolare contenuto, dei vincoli posti in proposito dall'ente originatore (cui si è fatto cenno al paragrafo 3.3) e degli obblighi sanciti dalla legislazione vigente nel nostro paese.


Le affermazioni rese dalle autorità che si sono avvicendate nel corso delle audizioni svolte presso il Comitato e la documentazione acquisita agli atti di quest'ultimo riferiscono in maniera non contraddittoria le valutazioni del SISMi e delle autorità politiche interessate circa l'inidoneità dei rapporti trasmessi a costituire ed a concorrere a costituire notitiae criminis da sottoporre doverosamente al vaglio degli organi della polizia giudiziaria (ad eccezione del caso, di cui si dirà, del ritrovamento dei depositi di materiale per radiotrasmissioni). È altresì emersa una valutazione complessiva del SISMi di non accentuata rilevanza dell'insieme delle informazioni ricevute ai fini della sicurezza dello Stato (si vedano in proposito i paragrafi 5.1 e 5.2, in ordine alle attività di controspionaggio svolte sempre dal SISMi).
Ciò ha fatto sì che il trattamento delle notizie provenienti dalla fonte Impedian non abbia rivestito un carattere di priorità e che il SISMi non abbia completato (come segnalato al paragrafo 5.1) tutte le indagini di sua competenza per accertare chi, tra i tanti nominativi risultanti dalle schede, fosse o fosse stato pericoloso per la sicurezza e chi invece sia venuto a trovarsi senza colpa nella situazione di vittima di una schedatura a suo carico. Esigenza questa il cui appagamento costituisce solo un effetto riflesso dell'attività del servizio, volta alla tutela della sicurezza dello Stato, ma che - a seguito dell'improvvisa pubblicazione delle schede - è divenuta prioritaria agli occhi dell'opinione pubblica. Di tanto, per altro, alla luce degli accertamenti svolti dal Comitato non sembra possa farsi carico al servizio.
La valutazione in ordine all'inidoneità delle informazioni originate dalla fonte Impedian a costituire utile oggetto di attenzione per la magistratura (ovviamente per il tramite della polizia giudiziaria) ha in particolare accomunato le proposte - formulate come si vedrà dai direttori pro tempore del SISMi, in ordine cronologico, al Presidente Dini, al Ministro Andreatta, al Presidente Prodi e, nei limiti delle circostanze successivamente precisate nel paragrafo 4.2.3, al Vicepresidente del Consiglio, durante il primo Governo D'Alema, Mattarella - nel senso di non trasmettere il materiale acquisito alla polizia giudiziaria, ma di proseguire nei riscontri di controspionaggio, sul piano dunque esclusivamente dell'attività di intelligence. Su tali proposte le autorità politiche citate hanno di volta in volta espressamente concordato.
Inoltre, le informazioni acquisite dal Comitato hanno evidenziato come anche a seguito dell'attività di intelligence svolta per riscontrare la fondatezza delle notizie provenienti dalla fonte Impedian nessun elemento sarebbe comunque emerso, ad avviso del SISMi, in ordine alla insorgenza di un dovere di informativa all'autorità giudiziaria. Ciò darebbe ragione del perché la documentazione in questione non sia mai giunta all'attenzione dell'autorità giudiziaria sino al momento in cui quest'ultima (nella specie, la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma), a causa del clamore suscitato sui mezzi di informazione dalla pubblicazione del libro del professor Andrew, ha deciso di richiederne l'esibizione al SISMi.
Sotto il profilo dell'intelligence in senso proprio, va ancora sottolineato come il Vicepresidente del Consiglio ed i direttori del SISMi avvicendatisi negli anni della produzione della fonte Impedian abbiano tutti rilevato come quest'ultima non sia stata considerata meritevole di particolare o privilegiata considerazione sul piano delle priorità assegnate al servizio, essendo stata anzi essa trattata nel contesto del comune flusso di attività ordinariamente svolte dal servizio. A motivo di tale indirizzo operativo è stato in particolare riferito che:
a) le notizie contenute nei rapporti provenienti dal Regno Unito, pure se tali da suscitare senz'altro l'interesse della pubblica opinione e dei mezzi di informazione, non si distinguevano - sul piano qualitativo - dalle altre informazioni usualmente trattate dal SISMi nel settore della penetrazione informativa dei servizi dei paesi dell'Est europeo in ambito atlantico;
b) le notizie contenute nelle schede sono risultate tutte assai risalenti nel tempo, rimontando le più recenti a dieci anni prima della acquisizione delle prime schede trasmesse dal servizio britannico; l'ammiraglio Battelli ha precisato in proposito come l'attività di controspionaggio si indirizzi per sua stessa natura verso obiettivi che costituiscono una minaccia concreta ed attuale alla sicurezza del paese e che, conseguentemente, un più basso ordine di priorità viene assegnato a fatti e circostanze prive di tali requisiti; non è inutile sottolineare come numerose persone menzionate nei rapporti della fonte Impedian siano risultate decedute all'atto del ricevimento delle schede ad esse relative e come l'attività di taluni soggetti sia risultata da tempo conosciuta dagli organismi informativi italiani ed oggetto di conseguente attenzione informativa (2) ;
c) gli esiti emersi dai riscontri effettuati per obbligo di istituto sulle sommarie indicazioni tratte dai rapporti in argomento si è rivelato per la gran parte dei casi assai modesto (con l'eccezione, di cui si dirà, del ritrovamento di due depositi di materiale per radio-trasmissioni);
d) in sintesi, le minacce arrecate alla sicurezza del paese riscontrabili dalle informazioni trasmesse dalla fonte Impedian si sono sempre rivelate di limitato momento, quando anche in concreto non sussistenti.




Nel corso della sua audizione il generale Siracusa ha testualmente affermato quanto segue: "In relazione alla delicatezza dell'argomento e ai vincoli di riservatezza posti dal servizio britannico, io ho informato il Presidente del Consiglio Dini per la prima volta il 7 novembre 1995; a lui ho riferito in particolare di alcune schede - sette - aventi una rilevanza maggiore, sotto il profilo della sensibilità politica".
Tali schede hanno ad oggetto:
a) le relazioni tra il Partito comunista italiano ed il Partito comunista dell'Unione Sovietica, con particolare riferimento:
alla situazione del gruppo dirigente del PCI nell'imminenza della successione a Longo nella direzione del partito (n. 119);
ad un piano del KGB per compromettere Enrico Berlinguer, allora segretario generale del PCI (n. 130);
alle preoccupazioni di Mosca per l'insorgere di un ipotetico "asse" tra i partiti comunisti occidentali (n. 131);
al ruolo di Armando Cossutta, ivi definito "contatto confidenziale della residentura del KGB di Roma", nella riaffermazione della necessità di una relazione privilegiata tra il PCI ed il PCUS, posta in discussione dalla linea politica della dirigenza del primo (n. 132);
b) l'erogazione di finanziamenti sovietici al PCI (n. 122) ed al Partito comunista di San Marino (n. 125) tra il 1970 ed il 1977, nonché l'erogazione di finanziamenti sovietici al Partito socialista di unità proletaria tra il 1969 ed il 1972 (n. 126).
Quanto alle modalità con cui in concreto l'informazione è stata trasmessa, il direttore pro tempore del SISMi ha affermato di avere portato con sé le schede in argomento e di averle esibite al Presidente del Consiglio. In esito all'incontro in argomento ed al fine di lasciarne documentazione agli atti, il generale Siracusa ha predisposto un appunto, da lui sottoscritto in autografo, nel quale si dà conto del fatto che:
a) i sette rapporti citati (ivi individuati per numero) "sono stati portati a conoscenza del signor Presidente del Consiglio dei ministri il 7 novembre 1995";
b) nella documentazione in esame, anche secondo il Presidente del Consiglio, non sono ravvisabili estremi di reato e sono anzi indicate attività che potrebbero essere state attribuite ad arte a personaggi ed a partiti politici a scopi strumentali, anche alla luce del fatto che "la fonte, estremamente sensibile, non è disponibile per eventuali conferme e/o precisazioni, come rappresentato da Servizio Collegato".
Con riferimento a tale procedura informativa, sulla base dei fatti descritti nella loro consistenza oggettiva il Comitato rileva quanto segue:
a) il fatto che il Presidente del Consiglio dei ministri abbia effettivamente preso conoscenza del contenuto dei rapporti menzionati ed abbia concordato con la proposta del direttore del servizio di non dare seguito alle informazioni ivi contenute sul piano giudiziario risulta dall'appunto predisposto e sottoscritto dal generale Siracusa e dalla ricostruzione che questi ha fornito della vicenda; il fatto medesimo non risulta invece attestato da una sigla o da una sottoscrizione apposta dal medesimo Presidente del Consiglio in calce a dichiarazioni in forma scritta;
b) dopo il 7 novembre 1995 e sino alla cessazione del governo Dini sono pervenuti ulteriori 72 rapporti, del cui contenuto non risultano essere stati messi a parte il Presidente del Consiglio ed il Ministro della difesa.


In data 2 ottobre 1996 il direttore del SISMi (sempre il generale Siracusa) ha riferito in merito alla produzione della fonte Impedian al Ministro della difesa pro tempore, onorevole Andreatta.
A fondamento di tale iniziativa (e del successivo incontro con il Presidente del Consiglio dei ministri) il generale Siracusa ha richiamato (non diversamente da quanto considerato con riferimento al colloquio con il Presidente Dini) la sussistenza di profili di particolarità e di delicatezza rivestiti dalla vicenda in argomento e ha altresì rimarcato il fatto che il contributo informativo della fonte in questione aveva raggiunto un'entità quantitativa assai ragguardevole (lo stesso ammiraglio Battelli ha confermato che le dimensioni dell'apporto tratto dall'archivio Mitrokhin sono risultate tali da conferirvi il carattere di straordinarietà).
Il generale Siracusa, malgrado avesse in un primo tempo predisposto in vista di tale informativa una lettera per il Ministro, al fine di tenere fede alle direttive di massima riservatezza impartite dal servizio britannico è venuto nella determinazione di recarsi presso il Ministro medesimo, onde informarlo di persona e sottoporgli direttamente in visione tutte le schede giunte sino alla data indicata (in numero di 175), recando per altro seco anche la lettera a suo tempo predisposta, ma successivamente non inviata.
La lettera in questione, acquisita agli atti del Comitato, contiene l'indicazione dei profili generali e delle vicende su cui la fonte allora nota come Impedian stava riferendo, tramite il servizio inglese, al SISMi. Si afferma nel documento, solo per citarne i punti salienti, che: 1) vi sarebbero cittadini italiani indicati come "agenti" o come "contatti confidenziali" del KGB, in relazione a vicende di particolare interesse storico, politico e militare; 2) l'attività del SISMi si era, fino a tale data, concretizzata esclusivamente nell'effettuazione di verifiche d'archivio, senza per altro che le ricerche effettuate avessero condotto - salvo alcuni limitati casi (di cui si dirà al paragrafo 4.4) - all'evidenziazione di riscontri; 3) tra i cittadini italiani citati (sino ad allora 134 nominativi) ne figuravano alcuni che erano stati in passato oggetto di "informative alla AG/PG".
Nell'ambito di tale documento, il direttore del SISMi afferma in particolare di riferire all'autorità politica "avuto riguardo della preminente rilevanza politica della vicenda, pur non potendosi escludere, in futuro, possibili, ma sin qui non emergenti, elementi di prova". Conclude quindi dichiarando che, "per le suesposte considerazioni (carenza di elementi di prova) sarei del parere di non inviare comunicazioni ai competenti Organi di Polizia Giudiziaria".
In esito al colloquio, il Ministro Andreatta ha convenuto con la proposta del generale Siracusa circa l'inopportunità di inoltrare formalmente la lettera, onde evitare che per tale via (e dunque attraverso l'ordinaria procedura di invio, ricezione, protocollo e archiviazione) potessero risultare disattesi i noti rigidi vincoli di riservatezza imposti dal servizio britannico.
In calce alla lettera in esame il Ministro Andreatta ha inoltre apposto una nota, vergata di suo pugno, che dà conto della presa d'atto delle informazioni sottopostegli dal SISMi e della sua condivisione delle proposte formulate dal direttore del servizio.
Appare rilevante sottolineare che l'ammiraglio Battelli ha dichiarato di avere successivamente informato il Ministro della difesa, probabilmente nei primi mesi del 1998, del fatto che le autorità britanniche avevano comunicato l'intenzione di Vasili Mitrokhin di scrivere un libro riguardo all'intera vicenda.
Il 30 ottobre 1996 il direttore del SISMi ha quindi riferito in merito alla produzione della fonte Impedian al Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, onorevole Prodi.
A motivo del decorso di quasi un mese tra il colloquio con il Ministro della difesa e quello con il Presidente Prodi, il generale Siracusa ha affermato che, nelle sue intenzioni, l'informativa alle due autorità politiche avrebbe dovuto essere contestuale, ma che ragioni di agenda del Presidente del Consiglio non avevano consentito l'effettuazione dell'incontro prima della fine del mese di ottobre. Mentre dunque l'informativa al Ministro della difesa era stata da lui resa prima di avere contezza alcuna dell'imminente avvicendamento al vertice del SISMi, il colloquio con il Presidente Prodi si era svolto quando oramai tale avvicendamento era stato formalizzato: la nomina dell'ammiraglio Battelli risale infatti al 18 ottobre 1996, anche se l'immissione nelle funzioni è intervenuta solo il successivo 4 novembre.
Nel corso dell'incontro con il Presidente Prodi, cui risulta aver preso parte anche il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Enrico Micheli, il generale Siracusa afferma di non avere avuto modo, per ragioni di tempo, di sottoporre direttamente alla visione del Presidente del Consiglio le schede pervenute, ma di avere comunque rassegnato a quest'ultimo le medesime informazioni già portate a conoscenza del Ministro della difesa. Ciò risulta tra l'altro indirettamente confermato da una lettera predisposta dal direttore del SISMi per il Presidente del Consiglio dei ministri, di identico contenuto rispetto a quella sottoposta il 2 ottobre 1996 all'onorevole Andreatta, ma anch'essa non inviata (come si evince da una annotazione apposta di pugno in calce alla medesima dal generale Siracusa) per ragioni di riservatezza.
Oltre ad informare sinteticamente il Presidente Prodi dell'esistenza della fonte Impedian, del contenuto della sua produzione informativa e dell'esito dei riscontri svolti dal SISMi, il generale Siracusa ha confermato nell'occasione al Presidente del Consiglio la sua proposta, già formulata al Ministro della difesa e da questi condivisa, di non inoltrare segnalazioni all'autorità giudiziaria a causa dell'inconsistenza sul piano probatorio dei riscontri alle informazioni pervenute.
In esito al colloquio tuttavia, diversamente da quanto accaduto in occasione dell'informativa al Ministro Andreatta, il generale Siracusa - ottenuto il consenso verbale del Presidente del Consiglio dei ministri rispetto alle proposte del servizio - ha apposto di suo pugno, sempre in calce alla lettera predisposta ma non inviata, un'annotazione in cui si dà conto del fatto che il Presidente del Consiglio è stato informato della questione dal direttore del SISMi (alla presenza dell'allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Micheli) in data 30 ottobre 1996 e che il Presidente medesimo ha condiviso la proposta del servizio di non inviare comunicazioni ai competenti organi di polizia giudiziaria.
Con riferimento a tale procedura informativa, il Comitato rileva quanto segue, sulla base dei fatti assunti nella loro consistenza oggettiva:
a) esiste agli atti una dichiarazione autografa del Ministro della difesa, da questi sottoscritta, che certifica l'avvenuta presa visione del materiale prodotto dalla fonte Impedian e la condivisione delle proposte formulate dal servizio;
b) il fatto che il Presidente del Consiglio dei ministri abbia effettivamente preso conoscenza dell'esistenza della fonte Impedian e dei rapporti da questa originati ed abbia concordato con la proposta del direttore del servizio di non dare seguito alle informazioni ivi contenute sul piano giudiziario risulta invece da un'annotazione autografa vergata e sottoscritta dal generale Siracusa e dalla ricostruzione che questi ha fornito della vicenda; il fatto medesimo non risulta invece attestato da una sigla o da una sottoscrizione apposta dal medesimo Presidente del Consiglio in calce a dichiarazioni in forma scritta;
c) la questione Impedian risulta avere costituito l'oggetto esclusivo del colloquio del generale Siracusa con il Presidente Prodi;
d) risulta che della produzione della fonte Impedian intervenuta successivamente alle informative rese dal generale Siracusa e sino all'entrata in carica del governo D'Alema (fino a un totale di 236 rapporti) il SISMi, sotto la direzione dell'ammiraglio Battelli, abbia continuato ad informare il Ministro della difesa, in maniera occasionale; la questione non risulta invece essere stata ulteriormente sottoposta all'attenzione del Presidente del Consiglio dei ministri. Delle ulteriori informative al Ministro della difesa non risulta per altro sussistere alcun riscontro documentale. Il direttore del SISMi ha riferito che tale metodo di informazione al Governo nel periodo in questione è stato adottato poiché la pur consistente produzione via via acquisita (fino a 236 rapporti) non fu ritenuta suscettibile di modificare il quadro della situazione già rappresentata nel mese di ottobre 1996.


Alla data dell'entrata in carica del governo D'Alema (21 ottobre 1998), i rapporti pervenuti erano complessivamente 236. Nel periodo successivo e sino al 18 maggio 1999 sono per altro pervenute ulteriori 25 informative. Contestualmente all'invio effettuato in tale data, gli organismi informativi del Regno Unito hanno dichiarato la cessazione della produzione informativa della fonte Impedian. Quest'ultima risulta pertanto avere complessivamente prodotto - per il tramite del servizio britannico - 261 rapporti (si veda la tabella 1 di seguito riportata).
Tabella 1. Flusso dei rapporti trasmessi al SISMi dagli organismi informativi del Regno Unito nel periodo della produzione informativa della fonte Impedian (30 marzo 1995-18 maggio 1999).



Il SISMi ha portato per la prima volta a conoscenza del primo governo D'Alema l'esistenza della fonte Impedian e la sua produzione nel mese di agosto 1999, quando il suo direttore, ammiraglio Battelli, informato nel corso del precedente mese di luglio dal servizio britannico dell'imminente pubblicazione del libro del professor Andrew, ha personalmente riferito di tale circostanza al Vicepresidente del Consiglio.
Nel corso della sua audizione presso il Comitato, l'ammiraglio Battelli ha affermato di non aver ritenuto necessario informare il nuovo governo, subito dopo il suo insediamento e sino alla pubblicazione del libro citato, dell'esistenza della fonte Impedian e della sua produzione in ragione del fatto che l'autorità politica - nella persona dei responsabili in materia nel precedente Governo - aveva già impartito al SISMi le direttive in merito alla gestione della documentazione in esame e che medio tempore i rapporti trasmessi dal servizio britannico (per altro di più limitata consistenza numerica rispetto al periodo precedente) non avevano evidenziato fatti nuovi, tali da consigliarne l'ulteriore sottoposizione all'autorità di governo subentrata per le conseguenti valutazioni e gli eventuali nuovi indirizzi. In sostanza, il SISMi ha continuato a svolgere, con riferimento alle schede tratte dall'archivio Mitrokhin, l'attività di controspionaggio ordinariamente ed istituzionalmente svolta, attenendosi - nel caso di specie - alle direttive impartite dall'Esecutivo uscente. L'ammiraglio Battelli ha in particolare sottolineato che il dossier Mitrokhin, nonostante fosse quantitativamente corposo e recasse al suo interno un numero abbastanza rilevante di informazioni riguardanti persone, non costituiva un affare sostanzialmente diverso rispetto ad altre attività di controspionaggio svolte normalmente dal SISMi, tale cioè da rendere necessaria l'adozione di misure specifiche da parte del servizio medesimo.
L'ammiraglio Battelli ha riferito di aver invece ritenuto necessario informare il Governo quando, alla fine del luglio 1999, al SISMi è stato comunicato dal servizio britannico che era in corso la stesura del libro preannunziato e che se ne prevedeva la pubblicazione verso la fine del mese di settembre, accompagnata da una conferenza stampa di presentazione che sarebbe stata indetta intorno al 20 settembre. Tali circostanze - unite alla considerazione che la comparsa del libro avrebbe reso la vicenda di pubblico dominio - hanno costituito, nella valutazione dell'attuale direttore del SISMi, il fatto nuovo, mancato sino a quel momento, che ha reso indispensabile informare l'autorità politica.
Ai fini della migliore comprensione della vicenda, appare per altro opportuno riportare un'affermazione testualmente resa dall'onorevole Mattarella nel corso della sua audizione presso il Comitato, secondo la quale "Alla fine del mese di agosto sono stato personalmente informato dal direttore del servizio dell'imminente pubblicazione del libro, resa nota dal servizio britannico; questi mi ha informato del fatto che sarebbe uscito in Inghilterra un libro che avrebbe dato conto della presenza, anche in Italia, di informatori del servizio segreto sovietico. Della documentazione il governo in carica è venuto a conoscenza quando il caso è divenuto pubblico". Tale ultima dichiarazione, valutata nel quadro ricostruttivo fornito dall'ammiraglio Battelli, sembra lasciare chiaramente intendere che, nel corso dell'incontro di quest'ultimo con l'onorevole Mattarella svoltosi alla fine del mese di agosto 1999 - e cioè circa un mese dopo l'annuncio al SISMi del ‘fatto nuovo', cioè l'imminente pubblicazione, che aveva indotto a informare il Governo D'Alema - il Vicepresidente del Consiglio non abbia visionato direttamente le schede pervenute dal Regno Unito, ma sia stato solo messo a parte della vicenda in termini generali dal direttore del SISMi. Solo quando della medesima hanno dato notizia i mezzi di informazione, sulla base del clamore suscitato dalla pubblicazione del libro più volte citato, i rapporti sembrano essere stati sottoposti direttamente alla conoscenza dell'Esecutivo.
A conferma della ricostruzione dei fatti dianzi riportata, può richiamarsi la vicenda dei rapporti della fonte Impedian acquisiti nel novembre 1998 relativi alla localizzazione di due siti destinati a deposito di apparati per telecomunicazioni, di cui si darà apposito conto nel paragrafo 4.3.1. A seguito di tali rapporti, il SISMi ha effettivamente inoltrato apposita informativa al CESIS, che ha provveduto a sottoporla al Vicepresidente del Consiglio nel gennaio 1999. Tuttavia, secondo quanto riferito dall'onorevole Mattarella, l'informativa in questione non è stata espressamente ricondotta dal SISMi agli apporti informativi della fonte Impedian, ma è stata inquadrata nell'ambito di un generico "contesto di collaborazione internazionale".
Con riferimento a tale procedura informativa, sulla base dei fatti descritti nella loro consistenza oggettiva il Comitato rileva quanto segue:
a) sulla base delle dichiarazioni rese dal Vicepresidente del Consiglio e dall'ammiraglio Battelli, risulta che l'iniziativa di informare l'autorità politica dell'esistenza della fonte Impedian e della sua produzione non è stata assunta sulla base di valutazioni concernenti direttamente la particolare natura delle informazioni acquisite (come accaduto in occasione delle informative ai due precedenti ministeri), ma alla luce del probabile intervento di un fatto estrinseco alla produzione documentale in sé considerata (ovverosia l'imminente pubblicazione del volume del professor Andrew);
b) non risulta agli atti alcun supporto documentale che attesti il fatto che il Vicepresidente del Consiglio dei ministri abbia effettivamente preso conoscenza dell'esistenza della fonte Impedian e della sua produzione, circostanza che emerge esclusivamente dalle dichiarazioni, per altro convergenti sui tempi e sulle modalità, delle autorità coinvolte (lo stesso Vicepresidente del Consiglio e l'ammiraglio Battelli). Ovviamente, nel caso di specie, non solo non è dato rinvenire un'attestazione per presa conoscenza e per condivisione delle proposte formulate dal servizio certificata da una sigla o da una sottoscrizione apposta dall'onorevole Mattarella in calce a dichiarazioni in forma scritta, ma non risultano altresì dichiarazioni per iscritto predisposte e sottoscritte dal direttore del SISMi sotto la propria responsabilità né per ciò che attiene all'oggetto dell'informativa, né in merito alle proposte formulate al riguardo all'autorità di governo.


Come riportato al paragrafo 2, il Comitato ha ritenuto rilevante verificare se ed in quale misura, nell'ambito della vicenda oggetto della presente relazione, sia stato dato seguito agli obblighi di informazione e di reciproca assistenza tra organismi informativi previsti dalla legge. In sintesi, il Comitato ha inteso verificare quanto della produzione della fonte Impedian sia stato portato a conoscenza del CESIS, cui - ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, della legge n. 801 del 1977, "il SISMI è tenuto a comunicare tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività" - e del SISDE, al fine di attivare un eventuale contributo informativo cui tale organismo, ove richiesto, non avrebbe potuto sottrarsi giusta il disposto dell'articolo 7, quarto comma, della legge testé richiamata.
Appare in proposito opportuno considerare partitamente i rapporti intrattenuti dal SISMI, da un lato, con il CESIS, e, dall'altro lato, con il SISDE.


Per quanto riguarda il CESIS, il Comitato ha rilevato come il SISMi ritenga di avere senz'altro adempiuto all'obbligo di legge sopra richiamato sulla scorta di talune specifiche considerazioni, che risultano contenute nell'appunto predisposto dal SISMi trasmesso con la nota del Vicepresidente del Consiglio del 19 ottobre 1999 e che sono state riprese dal generale Siracusa e dall'ammiraglio Battelli nel corso delle rispettive audizioni presso il Comitato.
L'argomento su cui tali considerazioni fanno leva si fonda essenzialmente su una lettura dell'articolo 3 della legge n. 801 del 1977 secondo la quale risulterebbe ivi sancita la formale distinzione tra CESIS - quale organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dalle autorità indicate dalla medesima disposizione - e Segreteria generale del CESIS - quale ufficio della Presidenza del Consiglio incaricato delle attività di supporto alle funzioni dell'organo collegiale.
Sulla scorta di tale distinzione, i responsabili del SISMi interpellati dal Comitato hanno affermato che, a loro avviso, l'obbligo di informare il CESIS possa essere legittimamente evaso anche attraverso la sola comunicazione delle informazioni di interesse al Presidente del Consiglio dei ministri, che - come detto - tale organismo presiede ex lege, prescindendo cioè dall'intermediazione della Segreteria generale del medesimo. Si è in particolare sostenuto che a tale procedura si ricorre in relazione alla sensibilità ed alla riservatezza delle informazioni trattate: in sostanza, quanto più stringenti sono i vincoli posti alla divulgabilità delle informazioni medesime, tanto più i vertici degli organismi informativi ritengono necessario rapportarsi direttamente e personalmente al Presidente del Consiglio dei ministri.
Ciò sarebbe in particolare accaduto nel caso che qui occupa. Ha in particolare riferito il generale Siracusa che alla base della decisione da lui assunta nel senso di riferire direttamente al Presidente del Consiglio rilievo decisivo hanno rivestito gli stringenti vincoli posti dal servizio britannico alla trattazione delle informazioni provenienti dalla fonte Impedian. Tali vincoli sarebbero stati infatti tali da accentuare ulteriormente il rigore con il quale viene applicato nella prassi operativa il principio della "necessità di conoscere", riferimento costante per ogni decisione in materia di accessibilità a documenti e a informazioni classificate. A titolo esemplificativo, il generale Siracusa ha sottolineato come, durante il periodo della sua direzione, nell'ambito del SISMi la produzione della fonte Impedian fosse a conoscenza solamente di altre tre persone e che della medesima fosse all'oscuro persino il suo capo di stato maggiore. L'ammiraglio Battelli ha inoltre sottolineato che le stesse ricerche di archivio svolte in seno al SISMi nell'ambito delle misure di controspionaggio attivate al riguardo (sulle quali si avrà modo di riferire più ampiamente al paragrafo 5) sarebbero state condotte senza che i vari responsabili del reperimento e della movimentazione dei documenti fossero stati informati della finalità delle ricerche medesime.
Sempre l'ammiraglio Battelli ha poi affermato non solo di non riscontrare alcun elemento passibile di critica nel fatto che il suo predecessore avesse scelto di informare della produzione della fonte Impedian direttamente e verbalmente i Presidenti del Consiglio pro tempore, ma di avere anche in qualche maniera attestato la validità di tale metodo assumendolo a regola dei comportamenti che lui stesso ha ritenuto di dover attuare a fronte della medesima esigenza. Più in particolare, in uno degli appunti predisposti dal SISMi trasmessi con la nota dal Vicepresidente del Consiglio del 19 ottobre 1999, si rileva che le informazioni prodotte dagli organismi informativi vengono ordinariamente portate a conoscenza del Presidente del CESIS (il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorità da questi delegata) per il tramite della Segreteria generale, ma che tale regola subisce tuttavia delle eccezioni, nel senso che in talune circostanze le informazioni vengono comunicate direttamente al Presidente del Consiglio nella sua qualità di Presidente del CESIS.
Appare inoltre rivestire interesse l'affermazione dell'attuale direttore del SISMi secondo cui non esiste una regola unica e predeterminata per quanto attiene alle modalità con cui le informazioni, in relazione alla rispettiva natura, vengono portate a conoscenza dell'autorità politica. Da un'analisi condotta su taluni casi di particolare rilevanza, l'ammiraglio Battelli ha rilevato, ad esempio, come alcune volte sia stato informato direttamente il Presidente del Consiglio con lettera, mentre altre volte - informato in prima battuta quest'ultimo verbalmente - l'informativa è stata formalizzata solo dopo alcuni mesi; altre volte è stata informata la Segreteria generale del CESIS e, successivamente o contestualmente, il Presidente del Consiglio.
Sempre in ordine al tema in questione, occorre rammentare che nel gennaio del 1999 il SISMi, avendo conseguito specifici riscontri - con possibile rilevanza penale - a due informative originate dalla fonte Impedian pervenute il 5 novembre 1998, ha effettivamente informato il CESIS (che ha a sua volta informato il Vicepresidente del Consiglio) ed il SISDe dell'avvenuto allertamento della polizia giudiziaria in merito alla localizzazione di due siti destinati a deposito di apparati per radiotrasmissioni. Questi ultimi sono stati effettivamente individuati dagli organi di polizia ed i materiali ivi rinvenuti sono stati recuperati (3) . In tale occasione, tuttavia, il SISMi non ha fatto alcun riferimento alla fonte Impedian come origine delle segnalazioni, avendo invece inquadrato queste ultime nell'ambito di un generico "contesto di collaborazione internazionale".
In conclusione, a prescindere dalla questione della fondatezza dell'interpretazione dell'articolo 3 della legge n. 801 del 1977 sopra in sintesi ricordata (profilo su cui si avrà per altro modo di ritornare al successivo paragrafo 6), il Comitato ritiene senz'altro possibile affermare, trattandosi di circostanza oggettiva emersa inequivocamente dagli accertamenti istruttori svolti, che né la Segreteria generale del CESIS né gli altri componenti di tale organo collegiale (ad eccezione del Ministro della difesa pro tempore Andreatta) sono mai stati messi a parte dell'esistenza della fonte Impedian e dei contributi da questa provenienti.


La conclusione cui il Comitato è giunto al paragrafo precedente con riferimento alla Segreteria generale del CESIS è la medesima che è emersa oggettivamente per quanto riguarda i rapporti con il SISDe. Può al riguardo infatti affermarsi che nemmeno quest'ultimo abbia mai avuto contezza dell'esistenza della fonte Impedian, anche se per un differente ordine di motivazioni.
Queste risiedono essenzialmente nel fatto, cui è stato fatto riferimento sia da parte dei direttori del SISMi sia nei documenti trasmessi dal Vicepresidente del Consiglio, che l'attività di controspionaggio - nel cui ambito si sono ovviamente inscritte tutte le misure assunte dal SISMi con riferimento al dossier Mitrokhin - è rimessa dalla legge n. 801 del 1977 alla competenza esclusiva del SISMi (articolo 4, primo comma, secondo periodo). Alla luce di tale dato normativo, si è assunto da parte delle autorità interpellate che in materia di controspionaggio l'esistenza di un obbligo di informazione dovrebbe essere affermata in capo al SISDe nei riguardi del SISMi, e non viceversa; sarebbe cioè il SISDe a dover fornire al SISMi ogni informazione che emergesse nell'espletamento della propria attività istituzionale che si ritenga possa rilevare sul piano delle misure di controspionaggio.
Quanto alla relazione in senso opposto, il SISMi ha poi sostenuto che dai documenti trasmessi e dalle attività conseguentemente poste in essere non sono emersi elementi che potessero sostanziare informazioni di rilievo per il SISDe in quanto connessi con la sua competenza in materia di sicurezza interna, precisando per altro che - ove tali elementi si fossero in ipotesi evidenziati - si sarebbe dovuto informare il servizio britannico della decisione di non attenersi ai criteri stabiliti per la trattazione dei documenti da questo trasmessi.
Su un piano ancora diverso, la sussistenza dei vincoli testé richiamati unita alla competenza esclusiva in materia di controspionaggio ha inoltre indotto il SISMi ad escludere a priori il SISDe dal novero dei possibili interlocutori cui riferirsi per acquisire contributi informativi o riscontri per la propria attività di controspionaggio svolta in proposito.


Esaurita la disamina delle principali questioni relative alle modalità di trattazione delle informazioni trasmesse dal servizio britannico, appare tuttavia necessario dare conto di taluni ulteriori profili emersi nel corso dell'istruttoria svolta dal Comitato con specifico riguardo alle valutazioni compiute dal SISMi in merito all'eventuale rilevanza penale dei fatti riportati dalla fonte Impedian. Occorre al riguardo segnalare quanto segue:
1. per quanto riguarda le schede relative all'erogazione di finanziamenti in favore del PCI da parte del Partito comunista dell'Unione Sovietica per il tramite del KGB, di cui si è detto con riferimento all'informativa che di esse il generale Siracusa ha dato nel novembre 1995 al Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, onorevole Dini, la decisione di non inoltrare gli atti alla polizia giudiziaria assunta da quest'ultimo su proposta del generale Siracusa è dipesa, come quest'ultimo ha dichiarato, dal fatto che le medesime notizie contenute nei rapporti Impedian - pervenute tra il marzo ed il novembre 1995 - avevano già costituito oggetto di indagini da parte dell'autorità giudiziaria, conclusesi nel 1994 con l'archiviazione del relativo procedimento.
Analoga trattazione hanno ricevuto talune schede concernenti vicende già venute all'attenzione istituzionale del SISMi al momento del loro verificarsi, sottoposte quindi dal servizio al vaglio della magistratura ed infine definite sul piano processuale.
Può al riguardo ricordarsi la vicenda dell'interprete cecoslovacca reclutata dal SISMi nell'agosto del 1978 alla quale si ritiene possa essere verosimilmente ricondotto il nome di copertura "Iris" di cui alla scheda Impedian n. 177. Sulla base delle informazioni raccolte dal SISMi e riunite in un voluminoso dossier (4) , quest'ultima è stata denunciata all'autorità giudiziaria il 22 settembre 1992 a seguito dei concreti riscontri acquisiti in merito ad attività spionistiche da costei poste in essere, ma è stata successivamente assolta il 17 gennaio 1995 (dunque prima dell'acquisizione del primo lotto di rapporti Impedian da parte del SISMi) per "insussistenza della notitia criminis", assieme ad altri soggetti coimputati.
Lo stesso vale per le indicazioni recate dal dossier Mitrokhin in ordine al noto caso Orfei, già definito dall'autorità giudiziaria - a seguito di un procedimento originato da talune informative trasmesse dal SISMi agli organi della polizia giudiziaria - con decreto emesso il 21 dicembre 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, che, ai sensi dell'articolo 408 del codice di procedura penale (infondatezza della notizia di reato), ha prosciolto otto persone (tra le quali lo stesso Orfei) dalle imputazioni rispettivamente ascritte, connesse a reati di spionaggio.
Esito analogo ha quindi avuto altro procedimento relativo a fatti riportati dalla fonte Impedian, conclusosi dinanzi al giudice per le indagini preliminari di Genova nel dicembre 1995 con un provvedimento di archiviazione.
Nei casi ricordati, la mancata trasmissione delle informative inviate dalle autorità del Regno Unito alla magistratura è stata determinata dal fatto che le autorità competenti hanno ritenuto che le informazioni prodotte dalla fonte Impedian non introducevano fatti o elementi nuovi rispetto a quelli già a conoscenza delle autorità italiane, risultando anzi nel confronto assai limitate e superficiali;
2. l'attenzione del Comitato si è concentrata - tra l'altro - su una affermazione contenuta nelle lettere predisposte dal generale Siracusa per informare della vicenda Impedian il Ministro Andreatta ed il Presidente Prodi (cui si è fatto ampio riferimento al paragrafo 4.1.2), secondo cui in relazione a nove persone citate dai rapporti trasmessi dal servizio britannico, tutte indicate nominativamente, risultavano già trasmesse a suo tempo informative alla polizia giudiziaria (e per suo tramite alla magistratura). Poiché la valutazione del generale Siracusa circa l'inopportunità di interessare l'autorità giudiziaria, condivisa dal Ministro Andreatta e dal Presidente Prodi, ha avuto riguardo all'intero complesso di informazioni tratte dai rapporti Impedian, essa ha senz'altro riguardato anche le ulteriori acquisizioni informative pervenute in merito ai nove nominativi predetti. È dunque parso al Comitato rilevante verificare se tale giudizio sia stato supportato dalla preventiva verifica degli esiti cui avevano condotto - sul piano giudiziario - le informative medesime. In tal senso, apposita richiesta è stata inoltrata al Vicepresidente del Consiglio nell'ambito della citata nota del Presidente del Comitato recante data 21 ottobre 1999. In esito a tale richiesta, nell'appunto allegato alla nota del Vicepresidente del Consiglio del 16 novembre 1999, il SISMi ha rappresentato testualmente di non essere "in possesso di un organico quadro conoscitivo degli esiti processuali delle informative inviate a suo tempo alla P.G./A.G". Nel medesimo contesto il SISMi ha quindi fornito taluni elementi risultanti "allo stato delle conoscenze del servizio", concernenti l'esito dei procedimenti cui si è fatto cenno al precedente capoverso n. 1.: questi ultimi danno per altro ragione del proscioglimento, a vario titolo, di tre dei nove nominativi oggetto delle segnalazioni più risalenti, nulla essendo dato rinvenire in ordine ai restanti sei (nell'ipotesi in cui ovviamente i procedimenti originati dalle informative del SISMi siano proprio quelli sui quali il servizio medesimo è stato in grado di fornire chiarimenti). Al fine di colmare tale lacuna conoscitiva, con nota del 23 dicembre 1999 il Comitato ha quindi richiesto al Presidente del Consiglio dei ministri di disporre affinché il SISMi potesse fornire all'organo parlamentare di controllo ogni utile informazione in merito all'esito dei procedimenti riguardanti i sei nominativi segnalati - anche attivando al riguardo apposite iniziative (in grado cioè di integrare l'attuale "stato delle conoscenze del servizio") - fornendo ragguagli quantomeno in ordine agli uffici giudiziari presso i quali tali procedimenti fossero stati instaurati. A tale nota non risulta ad oggi pervenuto riscontro. Al di là dell'esito della specifica istanza testé ricordata, il Comitato ha comunque appreso che non è ritenuta attività ordinaria per il SISMi il monitoraggio sistematico e completo delle informative trasmesse alla polizia giudiziaria, con particolare riguardo alla sorte dei procedimenti giudiziari dalle medesime originati, salvo che, secondo una logica di priorità del servizio, per quei procedimenti ritenuti di maggior interesse, in relazione - può ipotizzarsi - al contributo informativo che da essi si ritenga possa conseguire.


Si è detto al precedente paragrafo 4.1 come non vi sia stato dubbio alcuno - da parte dei vertici pro tempore del SISMI, ma anche da parte delle autorità politiche informate della produzione della fonte Impedian - circa l'inidoneità delle notizie acquisite per tale via a costituire, pur dopo i riscontri effettuati, utile materia di indagine da parte della magistratura.
Per altro, fissato tale rilevante punto concernente in modo specifico la vicenda oggetto della presente relazione, il Comitato ritiene opportuno svolgere talune considerazioni di carattere istituzionale con riferimento all'applicazione dell'articolo 9, terzo comma, della legge n. 801 del 1977, suggerite proprio dall'approfondimento delle questioni emerse nel corso dell'istruttoria svolta al riguardo.
Il Comitato intende in particolare riferirsi alle delicate valutazioni cui i direttori dei servizi di informazione e sicurezza sono chiamati all'atto di dare attuazione alla disposizione citata, ai sensi della quale "I direttori dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 hanno l'obbligo, altresì, di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati". Tale disposizione - che ha un ruolo centrale nell'attuale sistema istituzionale, ponendosi come una sorta di "cerniera" tra l'area propria dell'attività di intelligence e l'area rimessa invece all'accertamento della verità mediante lo strumento del processo - appare infatti formulata in modo tale da suscitare incertezze interpretative, cui potrebbe utilmente porsi rimedio in occasione dell'auspicata riforma del sistema delle informazioni per la sicurezza nazionale e che proprio in tale prospettiva il Comitato ha ritenuto opportuno evidenziare.
Dalle audizioni svolte nel caso in questione e dalle dirette testimonianze rese in proposito dai responsabili del SISMi, il Comitato ha tratto talune indicazioni di massima circa il meccanismo che guida l'attività degli organismi informativi a fronte di tale delicatissimo snodo, che possono così sintetizzarsi:
a) la semplice acquisizione di una notizia che, in astratto, consentirebbe di ipotizzare la sussistenza di un reato non viene - in quanto tale - considerata sufficiente per interessare la polizia giudiziaria; l'espressione che richiama le "informazioni e gli elementi di prova" contenuta nella disposizione testé richiamata viene infatti nella prassi interpretata come un'endiadi: la notizia acquisita viene cioè ad essere valutata e successivamente riscontrata, in modo da consentirne l'inserimento in un contesto logico e fattuale che le conferisca un grado, sia pure minimo, di affidabilità e che soprattutto consenta di fornire all'autorità giudiziaria elementi di prova che non siano quelli che il codice di procedura penale consente di sottrarre all'accertamento giudiziario (come ad esempio l'identità degli informatori, tutelata ai sensi dell'articolo 203 del codice di procedura penale); è questa l'area propria dell'intelligence, quella cioè della raccolta di informazioni secondo le speciali metodologie che ne caratterizzano l'azione;
b) in esito ai riscontri, la prassi ha condotto ad attribuire al direttore dell'organismo informativo il compito di definire la prognosi non già in merito alla configurabilità dei fatti riscontrati quali elementi di reato (che è compito esclusivo dell'autorità giudiziaria), bensì circa la sufficienza dei fatti medesimi a circostanziare un'ipotesi ricostruttiva che consenta alla polizia giudiziaria ed alla magistratura di avviare utilmente i rispettivi riscontri di istituto. È questo lo snodo cui si faceva cenno, la cui estrema delicatezza risulta evidente: si pone in sostanza la necessità di svolgere valutazioni sulla scorta di interessi comunque tutelati dall'ordinamento, ma che possono risultare in concreto in contrasto fra loro, contemperando le esigenze della sicurezza nazionale, che potrebbero consigliare di proseguire nell'attività di intelligence pure dopo avere ottenuto l'evidenza di fatti di reato, con le esigenze di giustizia, che impongono invece il tempestivo accertamento del crimine e l'irrogazione al responsabile della sanzione prevista dalla legge, nelle forme e con le garanzie da questa previste;
c) è ben vero che a tale esigenza di contemperamento viene incontro la possibilità, contemplata dall'articolo 9, quarto comma, della legge n. 801 del 1977, di ritardare l'adempimento dell'obbligo di rapporto penale su disposizione del Ministro competente con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi. È tuttavia anche vero che l'obbligo di rapporto ed il ricorso alla facoltà di ritardarne l'adempimento sono assoggettati al controllo giurisdizionale. A titolo meramente esemplificativo - poiché il Comitato non ha notizia che l'ipotesi si sia mai verificata - sarebbe sempre possibile formulare in capo al direttore del servizio l'imputazione di omissione di atti di ufficio nel caso in cui il pubblico ministero ritenga non adempiuto l'obbligo ovvero immotivatamente - perché in carenza di autorizzazione - ritardato l'adempimento;
d) è stato anche osservato come, al fine di evitare tale ultima conseguenza, potrebbe indursi nella prassi operativa del servizio una tendenza a "liberarsi" delle notizie possedute, ponendole nella disponibilità della polizia giudiziaria anche prima che esse conseguano quel grado di sufficiente concretezza di cui si è detto, con ciò anche pregiudicando - in ipotesi - la tutela di entrambi gli interessi ricordati;
e) in definitiva, è emerso che il SISMi ha finora interpretato la disposizione in titolo come attributiva di un compito di valutazione preliminare in via esclusiva dei fatti e delle informazioni ricevute, allo scopo di stabilire se essi possano o meno assumere concreta utilità per una eventuale indagine penale. In tal modo, com'è evidente, la polizia giudiziaria e la magistratura ricevono le notizie di reato per il tramite degli organismi informativi in modi e tempi del tutto incerti. Ciò ha indotto in alcuni casi la magistratura a disporre esibizioni e sequestri o ad acquisire elementi sia per la prova sia per la stessa costruzione della notitia criminis. Situazione, questa, che ad avviso del Comitato sarebbe evitabile, oltre che con un più intenso e collaborativo scambio informativo tra servizio e polizia giudiziaria, con una direttiva ai servizi che chiarisca come, non appena in relazione al fatto-reato ipotizzabile sulla base della notizia il servizio acquisisca elementi di prova autonomi, spendibili dinanzi all'autorità giudiziaria senza compromissione delle fonti e delle attività di intelligence, lo stesso servizio deve procedere ad informare la polizia giudiziaria ovvero a richiedere all'autorità politica l'autorizzazione a ritardare l'informativa.




Alla luce dell'istruttoria svolta, il Comitato ha accertato che il SISMI ha effettuato attività di controspionaggio con riferimento a tutti i nomi citati nelle schede predisposte dal servizio britannico sulla base delle indicazioni tratte dall'archivio Mitrokhin. Ciò in ottemperanza al disposto dell'articolo 4, primo comma, secondo periodo, della legge n. 801 del 1977, il quale, nell'attribuire in via esclusiva al SISMI lo svolgimento di compiti di controspionaggio, ascrive le connesse misure all'area delle attività istituzionali del servizio, che quest'ultimo è cioè tenuto ad effettuare sempre e comunque (ovviamente ricorrendone i presupposti), senza che per la relativa attivazione siano necessari specifici indirizzi o disposizioni provenienti dall'autorità politica. Al riguardo, l'ammiraglio Battelli ha in particolare precisato che quest'ultima non svolge alcun ruolo (né verosimilmente potrebbe) nell'individuazione della tipologia delle misure di controspionaggio da attivare in relazione ai casi che si pongono in concreto all'attenzione del servizio, scelta sulla quale lo stesso ammiraglio Battelli ha sottolineato di non intervenire direttamente nel dettaglio, affidandosi principalmente all'esperienza del personale specializzato nel settore.
Ciò premesso, appare rilevante dare tuttavia conto, in termini generali, delle modalità attraverso cui l'attività di controspionaggio si è sviluppata con riferimento al materiale prodotto dalla fonte Impedian. Le acquisizioni istruttorie effettuate al riguardo dal Comitato possono essere così sintetizzate:
1. a fronte di tutti i nominativi ricavabili dal materiale trasmesso dal servizio britannico, il SISMI ha effettuato in primo luogo riscontri d'archivio. Tali riscontri, definiti "ricerche statiche", sono stati svolti innanzitutto sugli archivi dello stesso SISMI, definiti "quasi totalmente cartacei" (5) , nonché sulla banche dati gestite da alcune pubbliche amministrazioni.
Anche nello svolgimento degli accertamenti di archivio, il SISMI ha inteso osservare rigorosamente il vincolo di compartimentazione informativa imposto dal servizio britannico cui si è fatto più volte riferimento. In tal senso, il servizio ha inteso acquisire le sole informazioni funzionali: a) all'eventuale identificazione dei soggetti indicati con nome di copertura, ovvero b) alla maturazione di valutazioni adeguatamente fondate circa la sussistente pericolosità dei soggetti citati sul piano della sicurezza del paese e, conseguentemente, circa l'opportunità di sviluppare o meno ulteriori iniziative di intelligence nei loro riguardi;
2. parallelamente ai riscontri statici svolti all'interno del servizio, il SISMI si è avvalso del supporto informativo di servizi stranieri. È opportuno precisare in proposito che tale contributo è risultato limitato da tre specifici fattori:
a) la possibilità di operare su terreni di comune interesse; è stato in particolare il generale Siracusa a rimarcare tale profilo, proprio del resto di ogni forma di cooperazione internazionale nel settore dell'intelligence, sottolineando come gli organismi informativi non possono che operare esclusivamente in vista della salvaguardia della sicurezza del proprio paese; una collaborazione internazionale è pertanto configurabile e utilmente attivabile solo nella misura in cui gli interessi di un paese coincidano con maggiore o minore intensità, anche occasionalmente, con quelli di paesi diversi;
b) sempre in ossequio ai vincoli posti dal servizio britannico, la necessità di rapportarsi esclusivamente con i funzionari dei vari servizi specificamente incaricati - nell'ambito del proprio organismo - di svolgere il compito di custode degli atti originati sulla base dell'archivio Mitrokhin e di referente dell'intera materia;
c) la possibilità di effettuare riscontri solamente su individui di nazionalità straniera indicati nei rapporti della fonte Impedian come agenti, allo scopo di verificare, attraverso il monitoraggio dei presunti manipolatori, l'eventuale persistenza di rapporti con i cittadini italiani indicati nelle schede ovvero l'eventuale esistenza di nuovi informatori reclutati medio tempore;
3. va ancora segnalato come i riscontri cui si è fatto testé riferimento si sono resi del resto necessari, nel caso di specie, anche per vagliare l'attendibilità delle segnalazioni pervenute sulla base delle indicazioni della documentazione Mitrokhin. Su tale ultimo profilo, è ben vero che il servizio inglese ha precisato - per ciascuna delle schede trasmesse - che le relative informazioni venivano fornite da un "ex agente del KGB di provata attendibilità, con accesso diretto ma parziale". Tuttavia, come ha in particolare sottolineato il generale Siracusa, l'effettuazione di riscontri sulle informazioni acquisite, svolti in proprio ed in autonomia, costituisce un momento ineliminabile dell'attività di intelligence (ed in particolare di quella di controspionaggio) cui ogni servizio informativo deve essere sempre in grado di fare fronte, al fine sia di neutralizzare iniziative di disinformazione, sia di mantenere una propria capacità operativa e di valutazione, evitando l'instaurarsi di situazioni di dipendenza che, nel tempo, possono pregiudicarne la funzionalità e l'autorevolezza.
Lo svolgimento dei riscontri effettuati dal SISMI ha condotto ad una conferma, in termini generali, del giudizio di attendibilità espresso dal corrispondente organismo britannico. Si iscrivono in questo quadro, in particolare, l'avvenuto ritrovamento dei depositi di materiale per radiotrasmissioni cui si è fatto cenno al paragrafo 4.2.1., cui la polizia giudiziaria è giunta proprio sulla base delle indicazioni fornite dalla fonte Impedian, nonché la coincidenza tra alcune delle informazioni acquisite da quest'ultima e la pregressa attività svolta dagli organismi informativi del nostro paese con riferimento alle medesime questioni (si pensi ad esempio al caso Orfei). Tuttavia, come si è visto al paragrafo 4.1, non è tanto il profilo dell'attendibilità della fonte quello che ha assunto maggiore rilievo all'atto della trattazione delle informazioni da questa prodotte, quanto quello della loro concreta ed attuale utilizzabilità sul piano del contrasto ad attività spionistiche in corso ed effettivamente pregiudizievoli degli interessi della sicurezza nazionale; del resto vi erano molti casi in cui la fonte, pur attendibile, riferiva non già un fatto pregiudizievole per la sicurezza nazionale, ma piuttosto un'intenzione e una speranza del servizio sovietico di "agganciare" a fini spionistici soggetti del tutto ignari di tali misure e, in taluni casi, verosimilmente non disponibili. In tali fattispecie, che in astratto potrebbero interessare il servizio di controspionaggio sia per sventare l'"aggancio" sia per penetrare nella rete spionistica, la dissoluzione dell'Unione Sovietica e il tempo trascorso rendevano la notizia stessa priva di rilevanza;
4. in esito a tali attività preliminari avviate sin dall'inizio, nel 1995, della produzione della fonte Impedian (valutazione degli elementi contenuti nelle schede; riscontri statici di archivio; attività dinamiche su presunti agenti stranieri), nel mese di aprile 1998 il SISMI ha elaborato una situazione globale, pervenendo ad un risultato definito dal servizio "assolutamente deludente, visto il tempo trascorso e gli eventi nel frattempo succedutisi". Le valutazioni effettuate sui nominativi inizialmente isolati (prima 156, successivamente scesi a 130) ha condotto nell'occasione all'individuazione di 23 persone, sulle quali poteva essere considerata in astratto remunerativa l'impostazione di misure attive di controspionaggio. Ulteriori riscontri tratti da un'analisi operativa svolta con specifico riferimento ai 23 individui menzionati hanno condotto a selezionare sette persone sulle quali, alla luce di un complesso di fattori (interesse informativo, possibile remuneratività, concreta possibilità di successo dell'attività di controspionaggio), si è venuta a palesare l'utilità di attivare procedure di avvicinamento. Queste ultime, effettivamente avviate, sono state peraltro immediatamente interrotte a seguito della trasmissione del materiale all'autorità giudiziaria, onde non interferire con i riscontri istituzionalmente affidati a quest'ultima. Rileva il SISMI che in ogni caso, a seguito della diffusione dei nominativi contenuti nelle schede Impedian, tutte le attività poste in essere al riguardo risulteranno prive di utilità;
5. secondo quanto riferito dall'ammiraglio Battelli, un diverso trattamento è stato riservato dal SISMI a 34 rapporti, relativi ad uomini politici di diversa appartenenza. Al fine di evitare infatti che al SISMI potessero essere addebitate condotte improprie sul piano del controllo dell'attività di partiti, movimenti o uomini politici, l'ammiraglio Battelli ha disposto che venissero in proposito svolte attività di carattere esclusivamente passivo. In sostanza, tali personalità non sono mai state oggetto di attenzione informativa diretta, ma, onde verificare se taluna di esse svolgesse tuttora le attività riportate dal dossier Mitrokhin, sono stati svolti accertamenti sugli eventuali rispettivi contatti. In esito a tali riscontri, sarebbe emersa una sola indicazione a proposito di un personaggio (che non si occuperebbe più attivamente di politica), per altro non nel senso di attività spionistica, ma di soli collegamenti con un paese straniero, tra l'altro in astratto perfettamente legittimi in quanto di tipo commerciale o culturale;
6. resta solo da ricordare, sul piano metodologico, come il SISMI abbia svolto l'intera attività di controspionaggio, a partire dai riscontri preliminari di archivio, senza avvalersi in alcun modo del supporto informativo del SISDe. Come si è detto (si veda il paragrafo 4.3.2.), tale scelta è stata motivata, da un lato, alla luce dell'esclusività della funzione di controspionaggio di cui il SISMI è titolare ai sensi della legge n. 801 del 1977, e, dall'altro lato, con i rigidi vincoli alla divulgabilità delle notizie imposti dal servizio inglese.


Come anticipato nel paragrafo dedicato alle iniziative istruttorie svolte dal Comitato, l'attenzione di quest'ultimo si è concentrata - tra l'altro - sulla presenza nell'ambito della documentazione Mitrokhin di nominativi di funzionari dello Stato e di nomi di copertura in ipotesi riconducibili a tale categoria. Lo speciale interesse di cui si tratta è evidentemente da riconnettere al grave danno che per la sicurezza dello Stato determina la presenza, all'interno della sua stessa struttura amministrativa, di individui abilitati a prendere cognizione di dati e di informazioni di particolare rilievo e sensibilità e che di questi si servono in spregio al giuramento di fedeltà alla Costituzione ed alle istituzioni democratiche cui essi sono vincolati in ragione del servizio svolto.
Nel corso della sua audizione il Vicepresidente del Consiglio, rispondendo ad apposito quesito, ha in particolare affermato come nessuno dei funzionari citati nei rapporti della fonte Impedian ricoprisse in atto posizioni di particolare delicatezza nell'ambito dell'amministrazione statale. Il Comitato ha ritenuto necessario verificare se le attività di controspionaggio svolte al riguardo fossero state rivolte anche all'accertamento delle posizioni professionali ricoperte dai funzionari in questione (ovviamente se ed in quanto identificati) anche in passato, lungo il corso cioè dell'intera vita lavorativa. L'effettuazione di tale accertamento è sembrata infatti indispensabile, nella valutazione del Comitato, ai fini della più ampia ricostruzione del reticolo di relazioni nel quale ciascuno dei funzionari citati si sarebbe trovato ad operare e, conseguentemente, dei contatti che avrebbe potuto intrattenere in ragione degli uffici ricoperti. Il Comitato ha tra l'altro valutato come, in astratto, non avrebbe potuto escludersi che taluno dei funzionari in esame o alcuno dei rispettivi familiari avessero potuto prestare (o prestassero tuttora) servizio all'interno degli stessi servizi di informazione e sicurezza, ciò che avrebbe con ogni evidenza amplificato il danno cui sarebbe stata esposta la sicurezza del nostro paese.
Alla luce di tali premesse, nell'ambito delle richiamate note del 13 e del 21 ottobre 1999 il Comitato ha formulato al Vicepresidente del Consiglio apposita richiesta di chiarimenti ed ulteriori informazioni, riscontrata quindi con lettere del 16 novembre, 1° dicembre e 21 dicembre 1999. Il materiale trasmesso in allegato a tali lettere - nello spirito di positiva collaborazione istituzionale che ha ispirato la condotta dell'Esecutivo e del quale il Comitato intende dare espressamente atto - ha posto a disposizione dell'organo parlamentare di controllo un quadro informativo complesso ed esaustivo, le cui principali risultanze possono essere così sintetizzate:
a) in relazione ai nominativi dei funzionari pubblici citati nelle schede della fonte Impedian (come anche in relazione ai nomi di copertura a tale categoria in ipotesi ascrivibili), il SISMI sembra aver seguito una metodologia identica rispetto a quella che ne ha in generale connotato l'approccio all'intero dossier venutosi a formare nel tempo, descritto in sintesi al precedente paragrafo 5.1. Si afferma infatti in uno degli appunti del SISMI trasmessi con nota del Vicepresidente del Consiglio del 19 ottobre 1999 che "Su tali nomi (6) , come peraltro su tutti quelli ricavabili dal materiale dell'archivio Mitrokhin pervenuto, il SISMI ha innanzitutto effettuato ricerche statiche di archivio (...)", dandosi conto nel prosieguo dell'esposizione della metodologia di cui si è detto sempre al paragrafo precedente;
b) in esito all'effettuazione delle note ricerche statiche di archivio, l'elenco dei nominativi in questione risulta essere stato depurato delle persone verso le quali, sempre per citare l'appunto del SISMI da ultimo ricordato, "non si potevano in alcun modo appuntare sospetti anche larvatamente fondati". L'elenco risultante, costituito da "persone che, sotto il profilo puramente teorico, avrebbero potuto svolgere attività di spionaggio", è risultato composto per la gran parte da soggetti deceduti o da tempo cessati dal servizio, e dunque in sé scarsamente rilevanti (se non irrilevanti tout court) sul piano della concreta ed attuale minaccia alla sicurezza nazionale;
c) sempre nell'appunto in questione si riferisce del fatto che, nel corso degli accertamenti testé descritti, il generale Siracusa ebbe a fornire sommarie informazioni per le vie brevi all'Ispettorato generale del ministero degli affari esteri; analoga iniziativa ha assunto l'attuale direttore del SISMI nei riguardi del Segretario generale del ministero medesimo con riferimento a tre nominativi di funzionari di medio livello, "per le valutazioni di competenza circa la opportunità di un cambio di destinazione, laddove ritenuto necessario in relazione agli incarichi ricoperti"; con riferimento a tali nominativi, il Comitato ha per altro acquisito dichiarazioni, sottoscritte dal direttore generale del personale e dell'amministrazione della Farnesina e recanti data 25 novembre 1999, che danno conto della piena affidabilità di due dei funzionari chiamati in causa, affidabilità che, secondo quanto si legge nella nota del Vicepresidente del Consiglio del 1° dicembre 1999, "l'Autorità nazionale per la sicurezza non ha motivo di revocare in dubbio"; per ciò che attiene al terzo funzionario, la nota medesima rileva che l'amministrazione degli affari esteri ha precisato di avere ritirato, "per cessate esigenze", la richiesta di rinnovo del NOS scaduto il 10 maggio 1997;
d) alla luce di quanto detto alle precedenti lettere a) e b), il Comitato ha verificato come il SISMI non abbia ritenuto necessario effettuare il riscontro sistematico dei percorsi di carriera dei funzionari menzionati, avendo ritenuto preferibile - per l'appunto - una metodologia di approccio uniforme, a prescindere cioè dal settore di attività cui i singoli nominativi, reali o di copertura, risultassero operare; ciò risulta comunque testimoniato espressamente dall'appunto del SISMI trasmesso in allegato alla nota del Vicepresidente del Consiglio del 16 novembre 1999, nel quale si afferma tra l'altro che, "al di là degli elementi contenuti nelle schede già accluse, il SISMI non dispone di informazioni complete relative alle funzioni o incarichi ricoperti dalle persone interessate durante l'intera vita professionale sino al collocamento a riposo. Il SISMI, allo scopo di ottemperare al quesito del CO.PA.SIS, ha comunque avanzato richiesta dei curricula alle Amministrazioni di provenienza, che verranno inoltrati non appena disponibili". L'acquisizione dei percorsi di carriera seguiti dagli individui in questione è dunque intervenuta solo in esito alla conclusione dell'intera vicenda Mitrokhin sul piano dell'attività di intelligence (seguita, come detto, alla trasmissione di tutto il materiale disponibile all'autorità giudiziaria) e ad essa è stato dato corso solo a seguito dell'iniziativa del Comitato; resta da rammentare come tutti i curricula in questione siano stati successivamente trasmessi al Comitato medesimo dal Vicepresidente del Consiglio con la citata nota del 1° dicembre 1999; salvo quanto risultante dalla successiva lettera e) - i cui dati peraltro sono risultati da autonomi accertamenti del SISMI - tali curricula non evidenziano in particolare che i funzionari in questione abbiano ricoperto incarichi rilevanti o abbiano prestato servizio presso gli organismi informativi;
e) per ciò che concerne l'eventuale trascorsa o attuale appartenenza ai ruoli degli organismi informativi di alcuno dei funzionari citati nei rapporti della fonte Impedian, il SISMI ha ritenuto di formulare due indicazioni, per altro espressamente qualificate come "non dimostrabili, ma attendibili". L'una riguarda il soggetto indicato alla scheda n. 177 con il nome di copertura "Iris", che il SISMI ritiene possa essere la cittadina cecoslovacca reclutata quale interprete dal direttore del SISMI e successivamente sottoposta a procedimento penale cui si è fatto cenno al paragrafo 4.3. L'altra concerne il nominativo di copertura "Polatov", "assistente dell'addetto navale italiano a Mosca", di cui alla scheda n. 9. Secondo l'ipotesi formulata dal servizio britannico in una nota a corredo della scheda citata, tale nominativo potrebbe riferirsi ad un ufficiale che ha prestato servizio presso il SISDe all'inizio degli anni Ottanta. In relazione a tale ipotetica identificazione, il SISMI ha peraltro rappresentato in più occasioni (e da ultimo lo stesso ammiraglio Battelli nel corso della sua audizione presso il Comitato) l'impossibilità di pervenire ad una soluzione sicura ed incontrovertibile: in ragione degli avvicendamenti presso l'ambasciata italiana a Mosca nel periodo considerato dal rapporto Impedian sopra menzionato e della relativa struttura organizzativa, è infatti possibile formulare quattro distinte ipotesi di identificazione, nel cui ambito quella del nominativo suggerito dal servizio britannico appare la meno probabile (stante il fatto che questi non ha mai prestato servizio presso uno degli uffici indicati nella scheda citata);
f) il SISMI ha inoltre rappresentato l'attuale appartenenza ai ruoli degli organismi informativi di familiari di alcuni funzionari citati nei rapporti, sulla cui piena affidabilità e lealtà il Comitato ha ricevuto però formale attestazione dal CESIS in un appunto predisposto dal medesimo organismo, trasmesso in allegato alla nota del Vicepresidente del Consiglio del 1° dicembre 1999.
Per quanto concerne invece il SISDe, con note del Vicepresidente del Consiglio del 1° e 21 dicembre 1999 sono stati trasmessi al Comitato due appunti a firma del direttore del servizio medesimo che danno conto dei riscontri effettuati al riguardo all'interno di tale organismo e dell'esito negativo ad essi conseguito. Il SISDe ha per altro rilevato come la genericità dell'espressione "familiare" utilizzata dal Comitato nella richiesta di approfondimenti rivolta al Vicepresidende del Consiglio abbia reso necessaria, sul piano del metodo, una preventiva delimitazione convenzionale dell'estensione del termine medesimo, sulla cui base condurre i riscontri richiesti. Il Comitato ritiene al riguardo sufficientemente ampio lo spettro semantico cui il SISDe si è in concreto riferito, che ha per altro condotto esclusivamente alla rilevazione di alcune coincidenze oggettive tra i nominativi citati nei rapporti e quelli di alcuni familiari di dipendenti del Servizio, prive tuttavia di qualsiasi riscontro circa l'effettiva coincidenza dei due dati così isolati.

È stato ripetutamente rilevato come il dossier venutosi a formare nel tempo attraverso gli apporti informativi della fonte Impedian non abbia evidenziato, ad avviso dei responsabili degli organismi informativi e delle autorità di governo, profili che ne rendessero necessaria la partecipazione alla magistratura, ovviamente per il tramite della polizia giudiziaria.
È stato inoltre ricordato come le informazioni trasmesse dal servizio britannico non siano state considerate, nello specifico ambito del SISMI, come meritevoli di particolare considerazione sul piano delle priorità assegnate al servizio, essendo state anzi trattate nel contesto del comune flusso di attività ordinariamente svolte dal servizio. Ciò in ragione sia della vetustà dei fatti segnalati, i più recenti dei quali risultano risalire a dieci anni prima della trasmissione delle prime schede da parte del servizio britannico, sia della modestia degli esiti emersi dai riscontri fatti, comunque effettuati per obbligo di istituto.
In sostanza, come espressamente affermato dall'ammiraglio Battelli, il dossier Mitrokhin è stato trattato in una logica di priorità, e dunque in relazione al complesso delle ulteriori attività di controspionaggio cui il servizio si è trovato a far fronte nel periodo della produzione della fonte Impedian.
In merito a tale ultimo profilo, il SISMI ha fornito talune indicazioni che consentono di trarre una misura della particolare onerosità dell'attività di controspionaggio nel quadro dei compiti istituzionalmente svolti dal servizio.
Al riguardo, è stato sottolineato ad esempio il limitato supporto fornito dagli strumenti informatici nell'attività di riscontro d'archivio, svoltasi - come detto - su archivi "quasi totalmente cartacei". Ciò sarebbe dipeso dal fatto che solo ora sarebbe in via di soluzione l'autenticazione dei documenti con firma digitale e che non sarebbe stato "accettabile utilizzare massicciamente i più recenti file informatici di lavoro sia per la delicatezza giuridica del problema, riferibile alla necessità di consultare la documentazione nella sua interezza", sia, "soprattutto, per il fatto che la ricerca ha dovuto essere estesa ad un arco temporale molto ampio (oltre 40 anni), che va grandemente al di là dell'avvento di ausili informatici". Ciò rende evidentemente assai oneroso ripercorrere la memoria storica del servizio, soprattutto quando - come nel caso oggetto della presente relazione - essa debba essere compulsata a vasto raggio.
In secondo luogo, sul piano delle risorse umane, il SISMI ha rappresentato come l'attività di controspionaggio si sviluppi giornalmente nei confronti di un numero di soggetti mediamente non inferiore ai 100 individui, concentrati particolarmente nella città di Roma.
Il Comitato ha ritenuto opportuno dare rilievo a tali circostanze, rientrando esse nel quadro di elementi conoscitivi entro cui è necessario inscrivere le considerazioni e le valutazioni che sulla vicenda in esame ci si accinge a svolgere.


In esito alla rassegna dei fatti e delle circostanze sin qui svolta, il Comitato ritiene di poter affermare, in primo luogo, come la verifica delle modalità attraverso cui i servizi di informazione e sicurezza hanno gestito, nell'ambito dei propri compiti di istituto, i contributi informativi della fonte Impedian non ha evidenziato violazioni ai principi della legge n. 801 del 1977. Inducono a concludere in tal senso: a) l'accertato adempimento da parte del SISMI, sia pure con tempi e modalità differenziate, dei doveri di informazione nei riguardi dell'autorità politica; b) l'avvenuta valutazione del materiale prodotto sotto il profilo della relativa idoneità a costituire oggetto di indagine da parte dell'autorità giudiziaria, valutazione che ha condotto, come si è visto, ad escluderne l'utilizzabilità da parte della magistratura e che ha accomunato tanto i vertici del SISMI quanto le competenti autorità politiche di governo succedutesi nel tempo (queste ultime, tra l'altro, espressione di differenti contesti e formule politiche); c) lo svolgimento di attività di controspionaggio a fronte delle informazioni trasmesse dalle autorità del Regno Unito, previa valutazione dell'attendibilità di queste ultime effettuata con riferimento a tutti i nominativi citati nelle schede originate dall'archivio Mitrokhin.
Svolta tale necessaria premessa, residua tuttavia lo spazio per lo svolgimento di talune ulteriori considerazioni, concernenti in particolare le modalità mediante le quali - a quanto è emerso dagli accertamenti compiuti dal Comitato - l'organismo informativo competente ha ritenuto di dover adempiere alle sue funzioni istituzionali e che evidenziano la necessità di procedere ad una sorta di "perfezionamento della macchina", sul piano in particolare dei metodi e delle procedure di lavoro. Il Comitato precisa in proposito di non avere certo assunto, quale riferimento per le valutazioni che seguiranno, un modello ipotetico ed astratto dell'attività propria degli organismi informativi, ma di aver cercato di uniformarsi quanto più possibile ai dati istituzionali ed ineliminabili che dovrebbero comunque connotarne l'operato, alla luce delle funzioni che essi sono chiamati ad esercitare in quanto tali.
Viene in primo luogo la questione delle modalità con cui le autorità politiche sono state informate della produzione della fonte Impedian. Il Comitato ritiene al riguardo necessario segnalare tre distinti profili, sui quali si è venuta a palesare la necessità di interventi di razionalizzazione e di affinamento delle procedure riscontrate. In particolare:
a) il Comitato ha appurato come non sia stata instaurata una prassi che consenta alle competenti autorità politiche di essere informate in maniera sistematica dai responsabili degli organismi informativi, all'insediamento di ogni nuova compagine governativa, in merito alle principali questioni rilevanti sul piano dell'attività di intelligence. Per ciò che riguarda in particolare il SISMI, è stato accertato come rientri tra gli usi consolidati del servizio lo svolgimento di un sopralluogo del Ministro della difesa di nuovo insediamento presso le strutture del servizio, nel corso del quale questi - alla presenza dei più alti dirigenti dell'organismo - viene messo a parte della struttura organizzativa e logistica che ne caratterizza l'azione, senza che per altro nell'occasione vengano affrontate questioni connesse a specifiche attività di intelligence al momento in corso di effettuazione e ritenute di particolare rilevanza. Tale situazione fa sì che venga interamente rimessa alla responsabilità del più alto dirigente pro tempore di ciascun organismo la valutazione circa il momento più opportuno in cui dare conto all'autorità politica di determinati fatti e circostanze. È vero che ciò che conta - sotto il profilo dei doveri istituzionali degli organismi informativi - è che l'informazione venga comunque trasmessa. Ciò è del resto accaduto nel caso oggetto della presente relazione, che ha visto i direttori pro tempore del SISMI attivarsi sempre per informare l'autorità politica. Tale attivazione è tuttavia conseguita a valutazioni diversamente motivate (rilievo politico del materiale trattato; consistenza quantitativa raggiunta dal medesimo nel corso del tempo; imminente intervento di fatti estrinseci alla produzione informativa in quanto tale, ma a questa comunque riferiti) e si è conseguentemente collocata, nell'arco della durata in carica dei vari governi, in momenti temporali distinti, al di fuori comunque di una logica oggettiva sottostante. Sembra pertanto al Comitato maggiormente rispondente all'esigenza di una sistematica e razionale impostazione della politica di sicurezza l'individuazione di una sede specifica nella quale, in maniera sistematica e coordinata, l'esecutivo entrante possa ricevere dagli organismi informativi il quadro delle principali tematiche sul tappeto, valutare i rischi e le minacce ad esse connesse ed impartire, ovviamente, gli indirizzi ritenuti opportuni;
b) è stato inoltre rilevato come, in differenti e ripetute occasioni, non sia stata rinvenuta agli atti alcuna attestazione proveniente direttamente dall'autorità politica interessata (salvo la nota apposta dal Ministro della difesa in calce alla lettera predisposta dal generale Siracusa, di cui si è dato conto nel paragrafo 4.2.2) con la quale l'autorità politica certificasse, inequivocamente e sotto la propria responsabilità, il fatto di avere ricevuto determinate informazioni da parte del responsabile dell'organismo informativo competente. Ciò ha fatto sì, nel caso in esame, che la ricostruzione di taluni decisivi e delicati passaggi del rapporto informativo SISMI/autorità di governo risulti esclusivamente fondata sulla versione dei fatti fornita dai rispettivi protagonisti. Il Comitato tiene a precisare nell'occasione, anche alla luce della piena concordanza delle dichiarazioni rese e della documentazione acquisita, che nessun dubbio si pone ovviamente in merito alla veridicità delle ricostruzioni operate - per le parti di competenza - dal generale Siracusa, dall'ammiraglio Battelli e dall'onorevole Mattarella. È tuttavia emersa con evidenza la necessità di individuare e di dare pratica attuazione ad una soluzione che consenta di contemperare, in fattispecie analoghe, il massimo grado possibile di riservatezza (al quale - come detto - si è inteso conformare il rapporto informativo in questione) con il massimo grado possibile di certezza nella ricostruzione a posteriori dei rapporti intercorsi e delle informazioni fornite, evitando in particolare di affidare quest'ultima alla sola autorevolezza e credibilità di colui che l'informazione fornisce senza impegnare contestualmente quelle di colui che l'informazione riceve;
c) per ciò che attiene al profilo della circolazione delle informazioni all'interno del circuito degli organismi informativi, perplessità ha destato nel Comitato l'argomento (riportato al paragrafo 4.2.1) addotto per fondare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di informare il CESIS mediante la sola e diretta informativa resa al Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto presidente di quest'ultimo. Tale argomento è apparso infatti formalistico e non rispondente allo spirito della legge n. 801 del 1977, potendo anzi esso giungere ad una vanificazione oggettiva della lettera e dello spirito di quest'ultima. L'indirizzo interpretativo che distingue tra CESIS e Segreteria generale del CESIS si fonda infatti su una separazione soggettiva tra organismo politico e struttura di supporto che non trova rispondenza alcuna nella legge, che si limita semplicemente a disporre in merito alla nomina del Segretario generale e non attribuisce in alcun modo soggettività e funzioni proprie alla Segreteria generale in quanto tale. Quest'ultima, come ogni struttura amministrativa di supporto, si identifica con l'organismo le cui funzioni assiste, garantendone la continuità nel tempo e assicurando il razionale, coordinato ed informato svolgimento delle sue funzioni istituzionali. L'indirizzo interpretativo ricordato reca inoltre in sé in nuce la possibile conseguenza per cui le informazioni rassegnate direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri potrebbero rimanere sconosciute all'organismo di supporto: ciò determinerebbe evidentemente una grave compromissione della funzione di coordinamento dell'attività dei servizi imputata al CESIS in quanto tale dall'articolo 3, secondo comma, della legge n. 801 del 1977, funzione che può essere ovviamente svolta solo disponendo del quadro completo delle notizie e delle informazioni necessarie per assistere le decisioni rimesse dalla legge medesima al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politica informativa. Se insomma una distinzione soggettiva la legge consente di individuare, non è certo tra il CESIS e la sua Segreteria generale, bensì tra il CESIS - come organismo preposto alla raccolta delle informazioni, alla loro analisi ed all'elaborazione delle conseguenti situazioni - ed il Presidente del Consiglio dei ministri, come organo responsabile dell'alta direzione, della politica generale e del coordinamento della politica informativa e di sicurezza, destinatario finale dell'attività dell'organismo di coordinamento, da lui anche presieduto. In conclusione, il Comitato non ritiene che l'obbligo di riferire al CESIS "tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività" gravante sul SISMI e sul SISDe ai sensi degli articoli 4, quarto comma, e 6, quarto comma, possa dirsi senz'altro adempiuto con la sola diretta e personale informativa al Presidente del Consiglio dei ministri;
d) si è visto come a giustificazione di tale scelta si sia fatto ripetutamente riferimento - da parte del SISMI - agli stringenti limiti imposti dal servizio britannico sul piano della divulgazione delle informative trasmesse. Anche tale argomento merita ad avviso del Comitato un'ulteriore ponderazione. Sembra infatti doversi ritenere che ogni documentazione trasmessa da un paese estero, una volta entrata nella disponibilità dei servizi di informazione e sicurezza italiani, non possa che essere assoggettata alle norme vigenti nel nostro ordinamento, senz'altro prevalenti sugli indirizzi definiti da un organismo amministrativo operante in seno ad un ordinamento straniero. Il Comitato ritiene ovviamente condivisibile l'esigenza di assoggettare le informative della fonte Impedian ad un regime di limitatissima circolazione, stante il relativo contenuto ed il rilevante numero di individui ivi chiamati in causa senza contestuali riscontri di fondatezza. Sembrerebbe però opportuno, in casi analoghi, dedicare una specifica attenzione all'individuazione delle modalità con cui tale obiettivo può essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti nel nostro ordinamento, non potendo essere invece tale obiettivo l'elemento che può determinare una deroga ai precisi obblighi di informazione previsti dagli articoli 3, quarto comma, 4, quarto comma e 6, quarto comma, della legge n. 801 del 1977. Modalità ad hoc sono state del resto individuate sia in occasione della citata informativa sui depositi di materiale per radiotrasmissioni, della quale sono stati messi a parte sia il SISDe sia il CESIS senza compromissione alcuna della fonte, sia con riferimento all'ausilio richiesto dal SISMI agli organismi informativi di taluni paesi stranieri ai fini dei riscontri svolti sulle circostanze indicate nelle schede Impedian, ausilio che è stato possibile conseguire facendo capo - a quanto risulta agli atti del Comitato - agli specifici referenti incaricati, per il medesimo materiale, nell'ambito dei servizi stranieri contattati;
e) brevi considerazioni il Comitato intende conclusivamente svolgere in ordine all'attività di controspionaggio posta in essere dal SISMI. Al riguardo, il Comitato ha rilevato in primo luogo che l'approccio metodologico seguito con riferimento al caso di specie si è caratterizzato per il rilievo preponderante, ed in alcuni casi esclusivo, rivestito dalle ricerche statiche effettuate sugli archivi cartacei del SISMI, successivamente riscontrate - ove ritenuto opportuno - con le risultanze delle banche dati di alcune pubbliche amministrazioni e con le informazioni acquisite da servizi stranieri collegati.
Al riguardo si è dunque evidenziata, in primo luogo, l'assenza di ogni relazione informativa con il SISDe; a quest'ultimo, che pure sarebbe tenuto - per legge - a prestare al SISMI collaborazione ed assistenza, non risulta invece sia stato richiesto alcun contributo o riscontro. Anche a fondamento di tale scelta il SISMI ha addotto l'esigenza di osservare rigorosamente le restrizioni poste dal servizio inglese alla divulgabilità delle informazioni contenute nel rapporto Impedian. Si è per altro rilevato al precedente capoverso d) come il SISMI abbia individuato una forma idonea a mettere a parte del SISDe una notizia di interesse istituzionale di quest'ultimo (quella concernente i depositi di materiale per radiotrasmissioni), inquadrandone la fonte nell'ambito di un generico contesto di "collaborazione internazionale" e senza dunque comprometterne la copertura. Va ancora sottolineato in proposito come l'interpretazione data dal SISMI alla clausola limitativa apposta dalle autorità del Regno Unito ha condotto di fatto ad esiti paradossali sul piano della ricerca dei riscontri alle informazioni pervenute: mentre infatti sono stati a tal fine compulsati organismi informativi stranieri (se pure per il tramite di soggetti specificamente "indottrinati"), nessun ausilio è stato richiesto agli altri organismi informativi nazionali, anche sotto il limitato profilo della consultazione dei relativi archivi allo stato degli atti (e dunque senza l'attivazione di misure apposite o ulteriori). È tra l'altro emerso come una richiesta eventualmente rivolta al SISDe in ordine ai nominativi contenuti nei rapporti trasmessi (anche a livello di semplice ipotesi di identificazione formulata dal servizio britannico), avrebbe consentito l'emergere di elementi informativi senz'altro rilevanti. Sempre con riferimento al tema in oggetto, il Comitato ha in secondo luogo rilevato che sino al mese di aprile 1998 nessuna misura di controspionaggio sul terreno è stata posta in essere in relazione ai nominativi indicati nei rapporti della fonte Impedian. In altre parole, l'unica attività svolta dal SISMI in proposito lungo l'intero periodo in cui tale fonte ha prodotto informazioni è consistita nella ricerca di riscontri di archivio e nella successiva analisi di questi ultimi finalizzata ad isolare i soggetti rispetto ai quali avrebbe potuto rivelarsi remunerativo l'avvio di misure operative sul terreno. È vero che a motivazione di tale stato di cose può essere addotta sia la necessità di attendere la conclusione degli apporti informativi della fonte Impedian, onde disporre di un quadro completo e quanto più possibile articolato delle situazioni da questa via via rappresentate, sia anche gli elementi di vetustà e gli scarsi riscontri di cui si è detto al paragrafo 4.1. Tuttavia, a prescindere da tale ultima considerazione, sarebbe stato senz'altro possibile avviare, man mano che i rapporti pervenivano, sia gli accertamenti sistematici sui percorsi di carriera seguiti dai funzionari pubblici indicati nei rapporti medesimi sia sugli eventuali legami - diretti o indiretti - delle persone ivi indicate con il personale dei servizi di informazione e sicurezza del nostro paese.
In conclusione, fermo restando che nella gestione complessiva della vicenda in esame da parte del SISMI non sono riscontrabili violazioni ai principi della legge n. 801 del 1977, il Comitato ha riscontrato un approccio opportunamente improntato ad una scelta delle priorità definite dal Servizio. Peraltro, nella fase attuativa l'approccio stesso è parso lacunoso sotto due profili: la carenza di un sistema informatico (che invece sarebbe essenziale per il funzionamento di un servizio moderno), e la mancata informazione del nuovo Presidente del Consiglio (ovvero, nella fattispecie, del Vicepresidente da questi delegato) informazione che sarebbe stata opportuna anche in assenza di fatti nuovi, stante il mutamento della compagine governativa.
(*) Trasmessa alle Presidenze il 18 febbraio 2000.
(1) Secondo quanto riportato nel volume in argomento, esso costituisce il risultato dell'analisi di un cospicuo complesso documentale predisposto da Vasili Mitrokhin, funzionario del servizio informativo sovietico per un periodo corrispondente, di fatto, all'intera durata della Guerra Fredda. Costui, maturata nel 1992 la decisione di defezionare e fuoriuscito dalla Russia grazie all'ausilio dei servizi di informazione e sicurezza del Regno Unito, ha affidato a questi ultimi un'imponente mole di informazioni grezze tratte dagli archivi del KGB. Il supporto cui tali informazioni sono state affidate è risultato essere la trascrizione - da parte dello stesso Mitrokhin - di atti custoditi presso le sedi del servizio segreto sovietico di cui questi aveva modo di prendere visione per ragioni del suo ufficio. Nel 1996 il Governo inglese ha quindi deliberato di rendere pubblica la vicenda. Al fine di sottoporre il materiale in esame ad una adeguata ed appropriata analisi storica, esso è stato posto a disposizione del professor Christopher Andrew, dell'Università di Cambridge. Questi, dopo un'approfondita disamina svoltasi nel corso di un triennio, ha infine sintetizzato le conclusioni dei suoi studi nel volume di cui si tratta, pubblicato in Italia, in lingua inglese, nel settembre 1999 e successivamente, in lingua italiana, nel mese di novembre 1999, con il titolo L'Archivio Mitrokhin. Le attività segrete del KGB in occidente.
(2) Emblematico è il caso di Giorgio Conforto, funzionario del ministero dell'interno cui si riferisce il rapporto Impedian n. 142, arrestato nel 1940 e successivamente deportato in Germania, la cui attività spionistica a favore dell'ex Unione sovietica risultava sin da quell'epoca all'attenzione degli organismi informativi italiani. Il Conforto è per altro deceduto nel 1986.
(3) E' opportuno precisare che le informative originarie si riferiscono all'esistenza di sei siti (di cui due già svuotati dal KGB ed uno non più rintracciabile a causa di una alterazione irreversibile dello stato fisico dei luoghi) e che la segnalazione alla polizia giudiziaria dei due sopra citati è stata inoltrata dopo apposite iniziative poste in essere dal SISMi al fine di riscontrare la fondatezza delle informazioni provenienti dalla fonte.
(4) Esibito dall'ammiraglio Battelli nel corso della sua audizione presso il Comitato.
(5) Si veda l'appunto del SISMI trasmesso dal Vicepresidente del Consiglio con la nota del 19 ottobre 1999.
(6) Quelle cioè dei funzionari pubblici